FORMAZIONE 23 |
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sicurezza. Ai fini della formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, in accordo con le indicazioni contenute nell’ articolo 37“ Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” del Testo Unico sulla Sicurezza, il datore di lavoro deve assicurare“ che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche”. In particolare, sono obbligati a frequentare un percorso educativo i / il / gli:
• lavoratori;
• rappresentante dei lavoratori per la sicurezza( RLS);
• responsabile del servizio di prevenzione e protezione( RSPP) e addetti al servizio di prevenzione e protezione( ASPP);
• datori di lavoro che svolgono le funzioni di RSPP;
• dirigenti per la sicurezza sul lavoro;
• preposti per la sicurezza sul lavoro;
• addetti alla gestione delle emergenze( antincendio e primo soccorso);
• coordinatori per la sicurezza nei cantieri in fase di progettazione e i coordinatori di sicurezza in fase di esecuzione;
• docenti formatori( istituzionali, accreditati, appartenenti a organismi paritetici o a fondi interprofessionali di settore).
In tema di formazione obbligatoria, l’ accordo prevede per i:
• Datori di lavoro( aggiornamento quinquennale di almeno 8 ore):
• la partecipazione ad un corso di formazione della durata di 16 ore sugli aspetti giuridici e organizzativi, a cui si aggiungono ulteriori 6 ore di formazione a carico dei titolari delle imprese edilizie che operano nei cantieri. Per i Datori di lavoro che svolgono anche il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione( RSPP), la partecipazione ad un corso di formazione 24 ore
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( 16 + 8) e a cui si aggiungono ulteriori 8 ore di formazione( inclusa la stesura del DVR – Documento di Valutazione dei Rischi) specifica per ciascuna categoria ovvero 16 ore per il settore delle costruzioni. Al fine di garantire gli obblighi formativi previsti dall’ articolo 37 del D. lgs. 81 / 2008, i datori di lavoro devono completare il corso di formazione entro 24 mesi dall’ entrata in vigore del nuovo accordo.
• Preposti alla sicurezza( aggiornamento biennale di almeno 6 ore):
• oltre alla formazione prevista per i lavoratori, la partecipazione ad un corso di formazione della durata di 12 ore.
• Dirigenti( aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore):
• partecipazione ad un corso di formazione della durata di 12 ore a cui si aggiungono ulteriori 6 ore di formazione per il settore delle costruzioni.
• Responsabili del servizio di prevenzione e protezione( aggiornamento quinquennale di 40 ore per RSPP e 20 ore per ASPP):
• partecipazione ad un corso di formazione della durata di 76 ore( 28 + 48) a cui si aggiungono ulteriori 24 ore di formazione per i RSPP.
• Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione( aggiornamento quinquennale di 40 ore):
• partecipazione ad un corso di formazione della durata di 120 ore.
• Lavoratori( aggiornamento quinquennale di almeno 4 ore):
• partecipazione ad un corso di formazione della durata di 4 ore( formazione generale) e di un corso di formazione specifica in base al livello di rischio determinato dalla mansione effettivamente svolta dal lavoratore della durata di:
• 4 ore per i settori della classe di rischio basso;
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• 8 ore per i settori della classe di rischio medio;
• 12 ore per i settori della classe di rischio alto.
Il datore di lavoro deve attestare l’ avvenuta formazione dei lavoratori registrando le competenze acquisite nel“ fascicolo elettronico del lavoratore” e / o nel“ fascicolo sociale e lavorativo del cittadino”, inserendo i dati sulla piattaforma SIISL- Sistema Informativo per l’ inclusione Sociale e Lavorativa. La valutazione dell’ efficacia formativa può avvenire mediante questionari di autovalutazione, analisi infortunistica, check-list. Inoltre, laddove è obbligatoria la riunione periodica, è possibile verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e valutare l’ efficacia della formazione utilizzando indicatori, criteri e strumenti definiti in fase di progettazione durante la riunione periodica. Nel caso di lavori in ambienti confinati o potenzialmente inquinati l’ accordo prevede una formazione specifica dei lavoratori e dei datori di lavoro( compresi i lavoratori autonomi) di 12 ore con aggiornamento quinquennale della durata minima di 4 ore. Tutti i corsi di formazione possono essere erogati in presenza, in videoconferenza sincrona, in modalità e-learning o in modalità mista. Per quanto riguarda i formatori, l’ Accordo prevede che i soggetti abbiano almeno 3 anni di esperienza documentata svolta in formazione per la salute e la sicurezza. Inoltre, per i lavori in ambiente confinato o potenzialmente inquinati è necessaria un’ esperienza professionale( giuridico-tecnica e pratica) di almeno 3 anni. L’ Accordo comprende i seguenti allegati dedicati agli aspetti della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
• Allegato I, che elenca le classi di laurea che consentono l’ esonero dalla frequenza dei corsi
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per Responsabili al Servizio di Prevenzione e Protezione( RSPP) e per Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione( ASPP), ai sensi dell’ articolo 32 del D. lgs. 81 / 2008;
• Allegato II, che individua l’ elenco delle attrezzature di lavoro per le quali è obbligatoria l’ a- bilitazione all’ uso( piattaforme elevabili, gru, carrelli elevatori, trattori agricoli e forestali, macchine movimento terra, pompe per calcestruzzo, carriponte, altre attrezzature ad alto rischio);
• Allegato III, dedicato al sistema dei crediti formativi, distinguendo tra il credito totale( esonero completo), il credito parziale( formazione da integrare) e l’ obbligo di frequenza da svolgere interamente;
• Allegato IV, che definisce le macrocategorie di rischio aziendale sulla base dei codici ATECO( 2007) al fine di stabilire la durata dei corsi di formazione in funzione del livello di rischio dell’ attività lavorativa( classe di rischio basso, medio o alto). In merito agli obblighi formativi a carico di datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori autonomi, dal 1 ° ottobre 2024 è previsto l’ obbligo della patente a crediti per la sicurezza a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. Infine, per quanto riguarda gli addetti alla gestione delle emergenze continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel Testo Unico per la Sicurezza e nei relativi decreti applicativi. In particolare, per la formazione degli addetti alla sicurezza antincendio quanto indicato nel Decreto 2 settembre 2021“ Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’ articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto
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