ciente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni”. La formazione deve avvenire( comma 2) all’ assunzione e in occasione di trasferimento o cambiamento di mansioni oppure a seguito di introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Inoltre( comma 2)“ la formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’ evoluzione dei rischi ovvero all’ insorgenza di nuovi rischi”. Oggi l’ informazione ai lavoratori e la formazione dei lavoratori sono regolamentate dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro( articoli 36 e 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81“ Attuazione dell’ articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela |
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”), che stabilisce obblighi specifici per i datori di lavoro. In particolare( articolo 37, comma 4), la formazione e, ove previsto,“ l’ addestramento specifico” devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’ inizio dell’ utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; b-bis) dei periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione sia in caso di riduzione dell’ orario di lavoro; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose”. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante accordo in sede |
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano( comma 2). In particolare, in data 17 aprile 2025 è stato approvato l’ Accordo Stato-Regioni in materia di formazione. L’ Accordo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 119 del 24 maggio 2025, abroga il precedente Accordo del 21 dicembre 2011, pur mantenendo la possibilità di erogare corsi di formazione secondo le norme contenute nel precedente accordo per un periodo transitorio di 12 mesi dall’ entrata in vigore del nuovo Accordo. Fra le novità introdotte con il nuovo Accordo troviamo l’ aggiornamento dei percorsi formativi e delle modalità di erogazione dei corsi in un processo di formazione continua, nonché l’ introduzione |
in capo al datore di lavoro dell’ obbligo di monitoraggio e controllo delle attività formative erogate, con il rilascio dell’ attestazione che certifica il completamento del percorso di formazione. In particolare, sono definite le ore di formazione obbligatorie, i corsi di aggiornamento obbligatori previsti per i datori di lavoro, gli obblighi formativi nell’ uso di attrezzature specifiche, i percorsi formativi a carico di chi opera in ambienti particolari( ambienti confinati o potenzialmente inquinati). Per quanto attiene all’ organizzazione dei corsi sono definiti il numero massimo di partecipanti, i requisiti minimi di frequenza e il rapporto docente / discente massimo, nonché le modalità di erogazione e della verifica finale. Particolare attenzione è rivolta all’ identificazione dei formatori in materia di |
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