Giornale dell'Installatore Elettrico Luglio 2026 | Página 25

FORMAZIONE 25
Figura 3. Linee guida per l’ implementazione dell’ IA nel mondo del lavoro
ricerca 7 settembre 2011;
• diploma o qualifica conseguita […] presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
• titolo o attestato conseguito […] in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
• prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’ operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’ apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’ uso, collocati all’ interno degli stessi o delle relative pertinenze.
Il decreto non prevede l’ obbligo di una formazione periodica obbligatoria, ma questa può essere richiesta dalle norme tecniche come, ad esempio, quelle per l’ e- secuzione dei lavori elettrici.
Formazione per le imprese installatrici di impianti a fonti di energia rinnovabili( FER)
Le attività di installazione e manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore sono regolamentate dal Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28“ Attuazione della direttiva 2009 / 28 / CE sulla promozione dell’ uso dell’ energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001 / 77 / CE e 2003 / 30 / CE”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale- n. 71 del 28 marzo 2011. In particolare, l’ articolo 15 prevede un sistema di qualificazione professionale per esercitare queste attività. Qualifica conseguita automaticamente con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui al DM 37 / 08( lettere a, a-bis, b, o d dell’ articolo 4, comma 1). La qualificazione ha una durata limitata nel tempo e il rinnovo è subordinato alla frequenza di un corso di aggiornamento, in forma di seminario o altro( Articolo 4, comma 1, lettera f – Allegato 4 al D. lgs. 28 / 2011). Attività di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano in accordo con lo“ Standard formativo per l’ attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili( FER)” definito dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. In particolare, il percorso formativo ha una durata minima di 80 ore con aggiornamento triennale dal 1 ° agosto 2013.
Formazione continua per la sicurezza
In accordo con le prescrizioni
contenute nella Norma CEI 11- 27“ Lavori su impianti elettrici” il personale coinvolto in un’ attività lavorativa sugli impianti elettrici“ deve essere istruito sulle prescrizioni di sicurezza, sulle relative regole e sulle procedure aziendali applicabili al loro lavoro”. A tal fine è necessario valutare la competenza dei lavoratori attraverso l’ acquisizione di conoscenze teoriche, lo sviluppo di capacità organizzative( valutazioni, decisioni, interpretazioni) e l’ acquisizione di abilità esecutive. In particolare, i requisiti formativi minimi per le qualifiche del personale( persona esperta in ambito elettrico- PES e persona avvertita in ambito elettrico- PAV) sono riportati nel paragrafo 4.12.5 della norma e sono aggiornati con cadenza almeno quinquennale. I requisiti normativi comprendono, oltre“ alle conoscenze di elettrotecnica generale e a quelle specifiche per la tipologia di lavoro”, una formazione teorica( Livello 1A) e conoscenze e capacità per l’ operatività / Livello 1B).
Formazione professionale dei lavoratori sull’ Intelligenza Artificiale
Concludiamo l’ intervento dedicato alla formazione dei lavoratori con la formazione sull’ intelligenza artificiale. Lo facciamo ricordando che in tema di valutazione dei rischi, il documento di valutazione dei rischi( DVR)- redatto secondo le norme contenute nel Testo Unico della Sicurezza-, deve comprendere anche i rischi legati all’ utilizzo di sistemi basati sull’ intelligenza artificiale. A supporto di questi lavoratori il Regolamento( UE) 2024 / 1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’ intelligenza artificiale( AI Act) introduce la formazione obbligatoria dei lavoratori
coinvolti. In particolare, in accordo con quanto contenuto all’ articolo 4 del Regolamento“ i fornitori e i deployer dei sistemi di IA adottano […] un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell’ utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati”. Pertanto, in funzione del ruolo e del livello di utilizzo del sistema di AI, la formazione sui Sistemi di IA deve riguardare sia i lavoratori che utilizzano strumenti di Intelligenza Artificiale( compresi i tecnici informatici e gli sviluppatori), che i Dirigenti e i rappresentanti per la sicurezza( RSPP). Le Linee guida per l’ implementazione dell’ IA nel mondo del lavoro“ finalizzate a promuovere l’ adozione consapevole dell’ Intelligenza Artificiale nei contesti lavorativi, tutelando i diritti dei lavoratori, favorendo l’ innovazione sostenibile” con l’ obiettivo di accompagnare la diffusione delle nuove tecnologie in modo responsabile, sicuro e socialmente sostenibile sono contenute nel Decreto 17 dicembre 2025, n. 180. In particolare, affinché la formazione sui Sistemi di IA sia efficace“ le aziende devono investire in programmi di aggiornamento per i propri dipendenti, offrendo corsi di formazione su misura per aiutarli ad adattarsi ai nuovi strumenti IA” mentre“ le PMI e i lavoratori autonomi” devono far partecipare i lavoratori a percorsi personalizzati in base alle esigenze specifiche, con corsi di formazione accessibili e flessibili.
GIE- IL GIORNALE DELL’ INSTALLATORE ELETTRICO