Giornale dell'Installatore Elettrico Luglio 2026 | Page 16

LO STESSO QUADRO ELETTRICO RICHIEDE PERIODICITÀ DI MANUTENZIONE DIVERSE A SECONDA CHE SIA INSTALLATO IN UN UFFICIO O IN UN CAPANNONE INDUSTRIALE. UN PIANO DI MANUTENZIONE STANDARD NON ESISTE: ESISTE SOLO QUELLO CALIBRATO SULL’ IMPIANTO REALE

16 NORMATIVA I MANUTENZIONE

I TRE PILASTRI DEL PIANO DI MANUTENZIONE ELETTRICA
1. Anagrafica tecnica— COSA Censimento completo di tutti i componenti dell’ impianto: quadri generali e secondari, trasformatori, interruttori di protezione, linee di distribuzione, impianti di terra, sistemi di continuità UPS. Include età dell’ impianto, gravosità di esercizio e storico degli interventi.
2. Procedure operative— COME Istruzioni dettagliate per eseguire i controlli in sicurezza: DPI necessari, qualifiche del personale richieste( PES / PAV secondo CEI 11-27), sequenza operativa e modalità di verifica. Include la gestione della documentazione as-built e dei manuali dei costruttori.
3. Programma cronologico— QUANDO Calendario degli interventi basato sulle periodicità definite dall’ analisi dell’ impianto. Integra manutenzione preventiva programmata e predittiva( termografia a infrarossi, analisi scariche parziali in MT). Le periodicità devono essere riviste almeno annualmente e in occasione di modifiche sostanziali all’ impianto. Riferimenti normativi: UNI 10874— CEI 0-10— D. Lgs. 81 / 08
tezione, di sezionamento e di comando e la loro dislocazione;- Le tarature dei dispositivi di protezione regolabili( ad esempio per verificare la selettività dei dispositivi differenziali). Per garantire che operi con sufficiente grado di sicurezza ed efficienza, il personale addetto alla manutenzione e alla gestione dell’ impianto, deve essere messo in condizione di comprendere come questo è realizzato, pertanto deve disporre dei disegni planimetrici, degli schemi elettrici, dei manuali di uso e di manutenzione dei componenti installati, ecc.). Inoltre, la disponibilità di documentazione aggiornata consente di ridurre notevolmente i tempi di intervento e di manutenzione, e conseguentemente di limitare i costi. La guida CEI 0-2“ Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici” prevede che ogni impianto elettrico dovrà essere documentato anche dai disegni“ as built”. La documentazione minima indispensabile è correlata alla tipologia e alla complessità
www. nt24. it dell’ impianto e funzionale al tipo di intervento, tuttavia, in generale possono risultare sufficienti:- Gli schemi elettrici aggiornati di tutti i quadri( MT o BT);- Planimetrie( o in alternativa un’ accurata relazione tecnica) con indicata l’ ubicazione dei quadri elettrici con i percorsi delle linee principali e secondarie, nonché dei principali utilizzatori;- Registri dei controlli di manutenzione e dei principali guasti rilevati durante l’ esercizio dell’ impianto.- Tabelle( o relazione tecnica) con le tarature dei dispositivi regolabili.
Cosa fare se la documentazione non è disponibile Le carenze in ambito documentale non devono rappresentare una scusa per procrastinare le attività di manutenzione. In assenza di documentazione si dovrà procedere alla ricostruzione delle informazioni minime per lo svolgimento delle attività( eventualmente il compito può essere affidato ad un professionista, con la collaborazione del personale incaricato alla manutenzione e del personale interno dell’ azienda), avendo almeno cura di:- rilevare come è realizzato l’ impianto;- reperire le informazioni circa le condizioni di esercizio dei più importanti settori, macchine, utilizzatori, ecc.. rilevando le potenze assorbite e quelle nominali, le correnti di spunto, le temperature di esercizio dei compoenti e delle condutture;- verbalizzare eventuali anomalie riscontrate in passato, avvalendosi delle persone che operano nell’ azienda.
La dichiarazione di rispondenza Uno“ strumento” particolarmente utile per ricostruire la documentazione smarrita o mai prodotta è la“ dichiarazione di rispondenza”: un documento introdotto dal decreto 22 gennaio 2008, n. 37( per la precisione dall’ articolo 7“ dichiarazione di conformità”, al comma 6) che serve ad attestare che un impianto rispetta determinati requisiti di sicurezza. Può essere incaricato un professionista per redigere una dichiarazione di rispondenza per gli impianti( o per le parti di impianto) dove la dichiarazione di conformità non è stata rilasciata o è andata persa, per impianti realizzati dopo l’ introduzione della Legge 46 / 90( esattamente dal 13 marzo 1990), e prima del Decreto 37 / 08( fino al 27 marzo 2008):
Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito- per gli impianti eseguiti prima dell’ entrata in vigore del presente decreto- da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’ albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’ articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’ impresa abilitata di cui all’ articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
Le responsabilità legate al rilascio di una dichiarazione di conformità sono personali e ricadono sul professionista o, nel caso, sulla persona del responsabile tecnico, e non sulla sua impresa installatrice. Indipendentemente dalla complessità dell’ impianto e dalle responsabilità di chi firma, per redigere una dichiarazione di rispondenza è necessario effettuare tutti i rilievi e ricostruire la documentazione di progetto, che
LO STESSO QUADRO ELETTRICO RICHIEDE PERIODICITÀ DI MANUTENZIONE DIVERSE A SECONDA CHE SIA INSTALLATO IN UN UFFICIO O IN UN CAPANNONE INDUSTRIALE. UN PIANO DI MANUTENZIONE STANDARD NON ESISTE: ESISTE SOLO QUELLO CALIBRATO SULL’ IMPIANTO REALE