PROCEDURE TECNICHE 31 dice“ questa area è idonea per fotovoltaico”, si intende idonea anche per l’ accumulo connesso, semplificando drasticamente la gestione amministrativa.
Aree Idonee: come verificare se il terreno è“ buono”
L’ art. 20, commi 1-10, D. Lgs. 199 / 2021( modificato da art. 20 D. Lgs. 190 / 2024) definisce“ aree idonee” secondo criteri geografici oggettivi, non rappresentando una lista manuale, bensì una serie di criteri che una zona territoriale soddisfa o meno. La verifica non è a carico del Comune in modo soggettivo e discrezionale, bensì è oggettiva secondo la Piattaforma Aree Idonee( PAI) gestita da GSE. Aggiornata costantemente( ultimo aggiornamento maggio 2025, con aggiornamenti progressivi previsti), la PAI contiene layer cartografici che identificano, per ogni tecnologia( FV, eolico, geotermico), se una coordinata geografica rientra nelle aree idonee ex-lege o se richiede“ eccezione motivata”. Per progetti con Attività Libera( impianti sotto 200 kW, generalmente): è richiesta asseverazione di tecnico abilitato( ingegnere o architetto iscritto all’ albo professionale) che dichiari“ l’ area di cui alle coordinate [ X, Y ] rientra nelle aree idonee secondo art. 20 D. Lgs. 199 / 2021 e conforme alla Piattaforma Aree Idonee GSE”. Per PAS e AU, invece, l’ asseverazione è obbligatoria sempre senza deroghe: il tecnico verifica nella PAI, redige relazione di conformità, allega cartografia di sovrapposizione tra la coordinata dell’ impianto e il layer di idoneità GSE. La PAI concretamente è un GIS( Geographic Information System) consultabile online con layer scaricabili in formato shapefile o CSV, cosicché per ogni comune è possibile verificare quali zone sono idonee per FV, quali per eolico, quali per geotermico, con mappa zoom fino a particella catastale. Il tempo di verifica per un tecnico esperto si aggira su 1-2 giorni per un impianto semplice, mentre se il terreno è marginalizzato o possiede storia amministrativa complessa( area dismessa, bonifica in corso), il tempo si estende a 1-2 settimane con ricerche amministrative supplementari. L’ art. 20, commi 8-bis e 8-ter, D. Lgs. 199 / 2021 consente fotovoltaico in terreni agricoli a condizione che non ci sia incremento netto di superficie agricola utilizzata da FER, il che significa pannelli su colture, pannelli su strutture sopraelevate che permettono coltivazione sotto, pannelli temporanei smontabili. Per impianti autenticamente“ agrivoltaici”( pannelli più continuità agricola), entrano nuovi criteri introdotti dal D. L. 175 / 2025 convertito in Legge 4 / 2026( pubblicato GU n. 20 del 20 gennaio): ombreggiamento massimo( i pannelli non devono coprire più del X % della superficie, variabile da verificare in relazione tecnica regionale), continuità agricola( ricavo da attività agricola non deve scendere sotto il 70 % della media storica aziendale), monitoraggio obbligatorio durante tutta la vita dell’ impianto( 25 + anni) con dati di resa agricola, spese colturali, raccolti. L’ asseverazione tecnico su agrivoltaico richiede: planimetria con calcolo ombreggiamento, relazione agronomica con dati colturali base, dichiarazione che continuità agricola è garantita, schema monitoraggio. Il tempo di redazione varia da 1-2 settimane per semplice agrivoltaico su serra fino a 1 mese per agrivoltaico su terreno aperto con studi di colture approfonditi.
La mappa operativa per il 2026
Il Testo Unico FER non è teoria amministrativa astratta, bensì lo
Data Evento Effetto Operativo
30 dicembre 2024
11 dicembre 2025
21 maggio 2025
21 gennaio 2026
21 febbraio 2026
D. Lgs. 190 / 2024 operativo
D. Lgs. 178 / 2025 operativo( correttivo)
GSE pubblica PAI + mappa preliminare zone accelerazione
Legge 4 / 2026( conversione D. L. 175 / 2025) operativa
SCADENZA CRITICA: Piani Regionali Zone Accelerazione
Tabella 1. Le scadenze critiche da memorizzare
Tre regimi obbligatori( Attività Libera, PAS, AU); Allegati A / B / C applicabili
Accumulo autonomo, pompe di calore < 50 MW in PAS, revisione potenza + 15 % semplificata
Benchmark territoriale disponibile; consultabile per verifiche idoneità
Aree idonee ridefinite per PNIEC; agrivoltaico nuovi criteri; CER semplificazione
Biforcazione mercato: aree accelerate vs zone normali con tempi dimezzati strumento concreto che determina se un progetto fotovoltaico da 20 kW si autorizza in 20 giorni o in 180 giorni, oppure se una pompa di calore decarbonizzante da 30 kW di uno stabilimento si spegne per lentezza burocratica o procede spedita verso il cantiere. Per gli installatori, la navigazione pratica è semplice e metodica: identificare il regime( Allegato A: Attività Libera? Sì / No), preparare la documentazione coerente al regime, presentare al Comune / Regione competente( individuata dalla geografia), attendere i tempi dichiarati dalla norma. Non esistono sorprese post-istruttoria poiché i tempi sono legislativi e non discrezionali, il che rappresenta un vantaggio competitivo notevole. Per i progettisti, la sfida principale è accumulare competenza sui tre regimi senza confusione o sovrapposizioni concettuali: ogni regime richiede documentazione distinta e diversa, cosicché sottodimensionarla genera richieste di integrazione, mentre sovradimensionarla spreca tempo cliente e costi professionali. Il discrimine vero è l’ art. 6 D. Lgs. 190 / 2024, poiché quei pochi commi determinano quale binario il progetto naviga per l’ intera sua durata amministrativa. Per PMI e imprese, il 21 febbraio 2026 è scadenza che richiede pianificazione metodica: se localizzati in area industriale di una Regione dove è certa l’ inclusione nelle Zone Accelerazione, anticipare l’ istruttoria per ottenere almeno preautorizzazione prima di quella data premia il ciclo progettuale successivo e apre opportunità di cantiere non disponibili per chi arriva dopo.
GIE- IL GIORNALE DELL’ INSTALLATORE ELETTRICO