Giornale dell'Installatore Elettrico Feb/Mar 2026 | Page 32

30 PROCEDURE TECNICHE
stica, bensì la risposta legislativa al vincolo europeo di raggiungere target di energia rinnovabile entro il 2030( obiettivo UE: 42,5 % da rinnovabili, con impegno Nazionale più rigoroso ancora). L’ art. 12, comma 5, D. Lgs. 190 / 2024 fissa il quadro normativo chiaramente: entro il 21 febbraio 2026, ogni Regione( e lo Stato per impianti di competenza nazionale) deve pubblicare un Piano con l’ elenco delle aree donde è accelerata la procedura.
Come sono individuate La mappatura non è arbitraria, bensì segue una logica metodica e tracciabile. Il Gestore Servizi Energetici( GSE) ha pubblicato la“ Piattaforma Aree Idonee”( PAI) il 21 maggio 2025, contenente cartografia georeferenziata di tutte le aree potenzialmente idonee per FV, eolico, geotermico, biomasse, layer geografici conformi all’ art. 20, D. Lgs. 199 / 2021( modificato da art. 20 D. Lgs. 190 / 2024), e identificazione preliminare di alcune“ aree critiche”( siti dismessi, discariche chiuse, aree industriali). Su questa base, ogni Regione redige il Piano Aree Idonee più Zone Accelerazione, sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica( VAS) regionale. Priorità geografiche obbligatorie L’ art. 12, comma 5, lettere a-f, D. Lgs. 190 / 2024 impone alle Regioni di includere nelle Zone di Accelerazione: aree già interessate da attività industriali, artigianali, commerciali( mappate da GSE
nella PAI), siti contaminati, discariche chiuse, cave dismesse, lotti di cava già ripristinati, aree già interessate da impianti FER esistenti( siti di ripotenziamento / revamping), dune costiere artificiali costruite a protezione della costa, zone già designate per installazione di impianti di accumulo, nonché aree agricole marginali compatibili con PNIEC e che non stravolgono assetto territoriale. Contrariamente, le Regioni non possono includere in Zone Accelerazione( se esistono alternative): suoli agricoli di elevata qualità( Classe I e II USDA secondo formulari EU), paesaggi designati di elevato valore naturale / culturale, siti Natura 2000( salvo VIA / Incidenza che dimostri assenza effetti negativi significativi), habitat protetti da Direttiva Habitat 92 / 43 / CE.
Il dato critico: aree industriali e repowering automatico Le aree industriali mappate da GSE entrano automaticamente( salvo eccezioni motivate) nelle Zone di Accelerazione regionali, poiché risponde a una politica strategica ben definita: dove c’ è già un’ impronta antropica( stabilimenti, depositi, siti già compromessi), installare FER su tetti o su terreni degradati rappresenta una vittoria a basso costo ambientale e sociale. L’ implicazione pratica immediata è notevole, poiché un’ azienda che voglia installare un impianto fotovoltaico sul tetto di un stabilimento, se localizzato
in area industriale, qualche mese dopo il 21 febbraio 2026( una volta approvato il Piano regionale) accede a tempi PAS accelerati invece di AU standard, guadagnando settimane o mesi nel cronoprogramma progettuale.
Il correttivo di novembre 2025: i pezzi mancanti
Quando il Testo Unico è entrato in vigore( 30 dicembre 2024), tre componenti critiche della transizione energetica erano assenti o marginalizzate: sistemi di accumulo( batterie), che erano“ coda” dell’ impianto FV e non impianto autonomo; elettrolizzatori per idrogeno verde, non contemplati nei tre regimi; pompe di calore sotto 50 MW, collocate in AU e non in PAS. Questa lacuna rendeva incoerente la strategia nazionale, poiché una pompa di calore da 30 kW richiedeva AU( 420 giorni) solo perché non rientrava in alcuna soglia Attività Libera / PAS, il che risultava assurdo per una tecnologia critica nella decarbonizzazione termica. Il correttivo( art. 1-5, D. Lgs. 178 / 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 novembre 2025) reintegra gli elementi mancanti con tre manovre strutturali e una generale. Innanzitutto, i sistemi di accumulo diventano impianti autonomi( Sezione I, Allegato A modificato): batterie, volani, sistemi di accumulo termico fino a determinate soglie entrano in Attività Libera, cosicché un
cliente che installi 10 kWh di batteria( accumulo diurno per impianto FV da 5 kW) non richiede più un’ istanza separata, bensì rientra nella stessa pratica Attività Libera del FV. L’ effetto pratico è immediato: una richiesta autorizzativa unica, un silenzio-assenso unico, una timeline unificata con tempi totali di 20 giorni per tutto il bundle FV più accumulo. In secondo luogo, le pompe di calore sotto 50 MW accedono a PAS( Allegato B modificato), il che rappresenta una rivoluzione significativa per il retrofit termico dell’ industria: una pompa di calore da 40 kW a servizio di stabilimento passa da AU( 420 giorni) a PAS( 60-90 giorni). L’ effetto pratico è notevole, poiché una PMI che voglia passare da caldaia a pompa di calore ora non aspetta 1,4 anni, bensì 90 giorni al massimo, il che cambia radicalmente la convenienza economica dell’ investimento. In terzo luogo, la revisione potenza + 15 % accede a regime semplificato( Sezione II, Allegato A): impianti già autorizzati che incrementano potenza fino al 15 % non richiedono riautorizzazione pesante, bensì una comunicazione semplificata. Una centrale FV da 5 MW che diventa 5,75 MW non richiede AU aggiuntiva. L’ effetto pratico è che il ripotenziamento di impianti storici( ormai decadenti) diventa conveniente economicamente. Infine, gli elettrolizzatori per idrogeno verde entrano in PAS / AU con tempi accelerati( Allegato A / B nuovo), allineati agli impianti FV che li alimentano. Il correttivo chiarisce( art. 20, D. Lgs. 199 / 2021, sebbene non modificato nel 190 ma oggetto di interpretazione) che se un’ area è idonea per FV, l’ accumulo associato è automaticamente idoneo, per cui non serve una verifica di idoneità separata per la batteria. Il corollario è diretto: se la PAI GSE
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