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nicazione) deve contenere: identificazione catastale dell’ area, asseverazione di tecnico abilitato sull’ idoneità dell’ area secondo i criteri art. 20 D. Lgs. 199 / 2021, progetto semplificato con schema elettrico e posizionamento, attestazione di disponibilità dell’ a- rea. Entro 20 giorni, il Comune verifica la completezza e, se tutto è in ordine, il silenzio-assenso scatta automaticamente; qualora invece sussista incompletezza, il Comune comunica il diniego con dettaglio delle lacune. Per l’ installatore, i risvolti operativi sono immediati poiché lo zero tempo amministrativo, oltre i 20 giorni, significa che il cliente sa con certezza quando inizia il cantiere, e lo zero conferenze di servizi significa zero coordinamento multi-amministrativo e zero costi nascosti di vertenze inter-istituzionali, rendendo questo il regime ideale per il cliente privato che non può permettersi incertezze timeline. Per il fornitore di componenti, invece, l’ Attività Libera consente di pianificare la supply chain con margini ridotti, giacché il volume di ordini che arrivano dall’ installatore ha tempistiche prevedibili e certificabili.
Procedura Abilitativa Semplificata( PAS): il binario dei sessanta-novanta giorni La Procedura Abilitativa Semplificata( art. 8, D. Lgs. 190 / 2024, Allegato B) rappresenta il binario intermedio e applica procedure già note alla pubblica amministrazione( Conferenza di Servizi ex lege 241 / 1990), sebbene accelerate e strutturate secondo criteri dichiarati in anticipo. Accedono a questo regime impianti che superano le soglie Attività Libera ma rimangono di taglia non enorme: impianti solari fotovoltaici da 12 MW a X MW( soglia inferiore per PAS, variabile per tipo localizzazione), impianti fotovoltaici agrivoltaici fino a 1 MW,
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impianti eolici da 20 kW a 60 kW, impianti geotermici fino a determinate potenze, biomassa fino a determinate soglie termiche. I tempi reali sono fissati con precisione dall’ art. 8, comma 1, D. Lgs. 190 / 2024: 30 giorni se istruttoria senza Conferenza di Servizi( caso banale dove nessun ente è interessato e non sussistono criticità amministrative), 60 giorni se Conferenza di Servizi richiesta( caso frequente con coordinamento con protezione civile, ambiente, soprintendenza se paesaggio), oppure 60 giorni per istruttoria più 30 giorni di sospensione se“ clock stops” per integrazione documentale richiesta. In pratica, un impianto PAS che richieda Conferenza Servizi si chiude tra 60 e 90 giorni se la documentazione è completa al primo invio. La documentazione richiesta è più articolata dell’ Attività Libera e comprende: progettazione preliminare( non definitiva ma strutturata), relazione preliminare ambientale con valutazione di fattibilità, asseverazione tecnico su aree idonee, certificazione energetica preliminare( se richiesta da Regione), eventuale Valutazione di Incidenza Ambientale preliminare( se vicino a siti Natura 2000). Per il progettista, la PAS non richiede il peso di una VIA completa( Studio Impatto Ambientale massivo), rappresentando piuttosto la“ progettazione leggera ma strutturata”, ideale per PMI che vogliano dimensionamento solido senza investimento documentale eccessivo. Per il cliente, la tempistica PAS significa che tra il primo contatto e l’ inizio cantiere passano 3-4 mesi, periodo gestibile per una PMI che pianifichi con una stagione di anticipo.
Autorizzazione Unica( AU): il binario dei centoventi-quattrocentoventi giorni L’ Autorizzazione Unica( art. 9, D. Lgs. 190 / 2024, Allegato C) è il
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regime per grandi impianti o progetti complessi, poiché integra in un’ unica procedura sia l’ autorizzazione amministrativa sia la Valutazione di Impatto Ambientale( se obbligatoria per legge). Accedono a questo regime impianti di taglia considerevole: fotovoltaico da X MW a Z MW( soglie regionali variabili), eolico da 60 kW a potenze elevate, biomassa / biogas a scala industriale, ripotenziamento di impianti che incrementi potenza oltre 300 MW complessivi, oltre a tutti gli impianti che richiedono VIA per legge( Allegati II e II-bis D. Lgs. 152 / 2006, modificati da art. 5 D. Lgs. 190 / 2024). I tempi reali sono stabiliti dall’ art. 9, comma 1-3, D. Lgs. 190 / 2024 con tre scenari distinti: 120 giorni per istanze non complicate( nessuna VIA richiesta, istruttoria diretta, nessuna Conferenza Servizi pesante), 180 giorni per istanze con Conferenza Servizi strutturata( enti interessati complessi quali Soprintendenza, Regione protezione natura, ARPAE), oppure 420 giorni se integrata con VIA( Studio Impatto Ambientale completo, partecipazione pubblica, osservazioni di terzi, contraddittorio). Inoltre,“ clock stops” per integrazioni: se Regione richiede documentazione integrativa, i 60 giorni di termine per l’ integrante non contano nei 120 / 180 / 420. |
La documentazione massimale richiesta comprende: progetto definitivo architettonico, strutturale, impiantistico completo, Studio di Impatto Ambientale( SIA) se VIA applicabile, relazione paesaggistica( se nel perimetro di beni paesaggistici), Valutazione di Incidenza Ambientale( se in area Natura 2000 o prossimità), asseverazione aree idonee, relazioni specialistiche( acustica se eolico, floro-faunistica se habitat naturali, etc.). Per il progettista, l’ AU comporta investimento metodico e coordinamento multi-disciplinare, rappresentando il cantiere dove la responsabilità professionale è massima e dove ogni carenza documentale genera ritardi, reclami, possibili ricorsi dei terzi. Per il cliente, il timeline dell’ AU significa 1 anno minimo( se no VIA), potenzialmente fino a 1,4 anni( con VIA), configurandosi come il regime dei grandi investimenti dove finanziamenti pubblici o bond privati richiedono cronoprogramma noto mesi prima.
Le zone di accelerazione: la svolta del 21 febbraio 2026
Le“ Zone di Accelerazione” sono aree geografiche delimitate da ogni Regione dove le procedure autorizzative si comprimono ulteriormente, non rappresentando una novità amministrativa fanta-
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