Il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190( pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024, entrato in vigore il 30 dicembre 2024) ha riscritto completamente il quadro autorizzativo per la produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia, non come semplice novità amministrativa, bensì come primo Testo |
Unico che centralizza in un unico documento tre regimi autorizzativi distinti, ciascuno con tempi profondamente diversi e una geografia del territorio che premia aree specifiche. Il correttivo successivo, Decreto Legislativo 26 novembre 2025, n. 178( Gazzetta Ufficiale n. 275 del 26 novembre, vigente dall’ 11 dicembre 2025), ha aggiunto i |
pezzi critici che mancavano: sistemi di accumulo come impianti autonomi, pompe di calore sotto i 50 MW in procedura semplificata, revisione potenza semplificata per impianti esistenti. Tuttavia, il vero punto di inflessione non è stato il 30 dicembre 2024 o l’ 11 dicembre 2025, bensì il 21 febbraio 2026, data che rappresenta la scadenza per ogni Regione italiana di approvare il proprio Piano di Individuazione delle“ Zone di Accelerazione”— aree geografiche dove i tempi autorizzativi si dimezzano e i costi procedurali scendono drasticamente. Da quel momento in poi, il territorio si divide in tre velocità: zone accelerate( 30-90 giorni), zone normali( 120-180 giorni), zone complicate( fino a 420 giorni), e il mercato della transizione energetica cambierà radicalmente di velocità.
I tre regimi: architettura e tempi reali
Attività Libera: il binario dei venti giorni L’ Attività Libera( art. 6, comma 1, lett. a del D. Lgs. 190 / 2024, disciplinata in Allegato A, Sezione I) rappresenta la corsia più rapida
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del sistema, poiché non comporta silenzio-assenso indefinito, bensì esattamente 20 giorni di verifica amministrativa comunale al termine dei quali l’ impianto è tacitamente autorizzato. Gli impianti che accedono a questo regime rientrano in soglie molto specifiche: impianti solari fotovoltaici integrati su coperture di edifici esistenti fino a 12 MW, impianti solari fotovoltaici su strutture fuori terra( pergolati, shed, altri manufatti non edifici) fino a 12 MW, impianti solari fotovoltaici a terra in adiacenza diretta ad edifici esistenti fino a 1 MW, impianti solari fotovoltaici in zone industriali / artigianali / commerciali o discariche dismesse fino a 5 MW( Allegato A, Sezione I, lett. c), impianti agrivoltaici fino a 5 MW con continuità dell’ attività agricola, impianti solari termici fino a 10 MW, pompe di calore fino a 2 MW( dopo il correttivo 178 / 2025), sistemi di accumulo fino a determinate soglie( specificate nel correttivo), ed infine eolico fino a 20 kW. La comunicazione al Comune( non richiesta una“ domanda formale” bensì una mera comu- |
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