Dall’ esame delle riprese la società doveva rilevare che il dipendente Tizio, addetto alla cassa stessa, non era fidato per come ci si sarebbe potuti legittimamente attendere: infatti, le immagini mostravano come lo stesso in occasione di operazioni di cambio del contante avesse fatto scivolare alcune banconote dalla cassa … alla propria tasca. Indipendentemente dal valore – piuttosto limitato – delle somme così trafugate, la società Alfa decideva comunque di intervenire, contestando formalmente a Tizio l’ illecito sulla base delle riprese effettuate, ed assumendo i conseguenti gravi provvedimenti disciplinari. Tizio, tuttavia, contestava la sanzione comminata, in quanto questa si basava esclusivamente |
sulle riprese del sistema di videosorveglianza – che il dipendente riteneva illecitamente utilizzate da parte del datore di lavoro.
La posizione del lavoratore
A detta di Tizio, i fatti ripresi con le telecamere non potevano in nessun caso costituire oggetto di contestazione disciplinare o motivo di addebito, in quanto il Contratto Collettivo applicato al rapporto di lavoro richiamava con riferimento agli impianti audiovisivi le disposizioni dell’ Ispettorato che ne regolamentava le modalità di utilizzo – e tale autorizzazione( emanata in vigore della normativa antecedente al 2015) precludeva l’ utilizzazione delle riprese a fini disciplinari, anche se in presenza di comportamenti
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pregiudizievoli del patrimonio aziendale. Tizio sottolineava inoltre che la finalità dichiarata delle riprese era quella di consentire la pronta ed efficace risoluzione delle contestazioni in tema di resto o |
cambio di contante e di tutelare il patrimonio di Alfa a fronte di possibili illeciti perpetrati da soggetti terzi – e non, come invece accaduto, esercitare il controllo sui lavoratori. Occorre sul punto sottolineare |