Giornale dell'Installatore Elettrico Aprile 2026 | Seite 56

56 PROFESSIONE I TRIBUNALE

che, anche laddove le prescrizioni specifiche di cui all’ autorizzazione dell’ Ispettorato del Lavoro non potessero precludere la possibilità per il datore di lavoro di esercitare un controllo con riferimento a fatti di gravità tale da configurare un reato, nel caso di specie l’ attività da parte della società non era avvenuta nel contesto delle indagini difensive, posto che il controllo non era stato effettuato su elementi acquisiti successivamente all’ insorgere del sospetto, ma al contrario su dati precedentemente raccolti e dall’ esame dei quali( in un momento solo successivo) il datore di lavoro aveva potuto apprendere del comportamento infedele del proprio dipendente. In ogni caso, Tizio insisteva sul principio in base al quale dall’ i- nutilizzabilità delle videoriprese derivava la mancanza di prova del fatto illecito contestato al dipendente conseguendone l’ illegittimità della sanzione che ne era derivata.
La difesa della Società
Alfa, dal proprio canto, rigettava una simile ricostruzione in quanto ai sensi dei provvedimenti autorizzativi e degli accordi sindacali, l’ impianto di videosorveglianza assolveva ad un duplice scopo. Da un lato, questo intendeva effettivamente dirimere prontamente eventuali contestazioni in tema di resto o cambio di contante, ma dall’ altro vi era quella – da intendersi in senso ampio – di tutelare il patrimonio aziendale, non potendosi pertanto configurare una finalità di controllo a distanza del dipendente; elemento questo confermato dal carattere sostanzialmente accidentale della scoperta dell’ illecito compiuto. Del resto, rammentava la società, Tizio era stato adeguatamente informato della presenza del sistema di videosorveglianza e delle relative modalità di utilizzo;
pertanto, questo doveva essere considerato come pienamente legittimo e fonte di prova a carico del dipendente. Riteneva inoltre che la videosorveglianza potesse essere considerata a scopo difensivo anche se effettuata ex ante rispetto all’ evento lesivo, ritenendo ingiustamente riduttivo che questa potesse avere rilevanza solo se generata ex post rispetto all’ insorgere dei( giustificati) sospetti che nelle riprese avrebbero poi trovato l’ effettiva conferma.
Alla ricerca di un equilibrio
Entrambe le posizioni sopra descritte contengono elementi interessanti sotto il profilo giuridico. Il problema è che – essendo in netto contrasto tra loro – se una delle due proposizioni sarà considerata ammissibile in termini di diritto, l’ altra dovrà essere necessariamente rigettata. Con l’ aiuto della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, cerchiamo pertanto di trovare una soluzione giuridicamente valida. Occorre premettere che dopo la modifica normativa del 2015 il terzo comma dell’ art. 4 St. Lav. contiene un’ espressa previsione secondo la quale le informazioni raccolte mediante impianti di videosorveglianza lecitamente installati sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle
modalità d’ uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in tema di tutela dei dati personali. A seguito di tale previsione, se ne deve dedurre dalla stessa lettura del testo la piena utilizzabilità a fini disciplinari delle informazioni raccolte per il tramite degli impianti audiovisivi, ovviamente se in presenza degli ulteriori presupposti di legge sopra indicati. In tal senso la Cassazione ha già risolto il problema del possibile contrasto tra detta previsione ed eventuali limitazioni all’ utilizzabilità delle immagini derivanti da prescrizioni contenute nell’ autorizzazione amministrativa dell’ I- spettorato del lavoro rilasciate in precedenza, considerando di regola caducate queste ultime in virtù della nuova disciplina successivamente introdotta. Nel caso in esame, tale soluzione non sembra potersi automaticamente trasporre. Infatti, se da un lato l’ inutilizzabilità delle immagini ai sensi dell’ autorizzazione amministrativa appare superabile per i motivi sopra descritti, dall’ altro si deve tenere conto dell’ espresso recepimento di tali condizioni operato dalle parti in sede di contratto collettivo; in tali termini, l’ inutilizzabilità delle informazioni raccolte dalle videocamere non risulta dovuta alla mera autorizzazione, ma verrebbe a costituire una libera espressione dell’ autonomia privata delle
parti collettive, meritevole di tutela autonoma quale clausola di maggior favore per il lavoratore. Tale volontà dell’ autonomia collettiva di recepire le clausole dell’ autorizzazione amministrativa incluse anche quelle limitative dell’ utilizzabilità a fini disciplinari dei dati raccolti attraverso le riprese audiovisive, sopravvive pertanto alla caducazione automatica di queste ultime a seguito della riforma di cui al comma 3 dell’ art. 4 St. Lav. venendo così a rendere illegittima la contestazione da parte di Alfa nei confronti di Tizio, nonché l’ applicazione delle sanzioni conseguenti.
Conclusioni
L’ analisi della giurisprudenza di legittimità e di merito in tema di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, in particolare nel contesto lavorativo, evidenzia sia la notevole complessità giuridica di tale materia sia la necessità che questa sia affrontata e gestita da soggetti – inclusi gli installatori – dotati di specifiche competenze, che accanto a quelle tecniche includano una sensibilità ai profili di diritto. In tale senso, in considerazione del fatto che alla continua evoluzione delle soluzioni applicative si aggiunge anche quella del diritto- in termini sia di sentenze sia di nuove disposizioni normative, tra le quali quelle più recenti in tema di intelligenza artificiale, la necessità di un continuo aggiornamento da parte degli operatori del settore si presenta ormai non solo come un requisito evidente ma anche come una sfida ed un’ opportunità per presentarsi sul mercato di riferimento quali soggetti competenti ed affidabili.
Approfondimenti
Il caso è liberamente ispirato alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 24 novembre 2025, n. 30822.
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