Parametro |
Punteggio |
Valore massimo del parametro |
FOCUS 33 |
1 punto per ogni anno di esperienza pregressa 10 punti
Esperienza pregressa * Titolo di studio( tecnico o professionale)**
Corsi e aggiornamenti inerenti alla specializzazione richiesta
curriculum vitae( obbligatorio). La procedura denominata Caso 2 afferisce alle sole norme transitorie e potrà essere attivata solo da candidati in possesso dei requisiti richiesti alla data del 25 settembre 2022. Il sistema di valutazione dei requisiti è quello rappresentato al punto 4 dell’ allegato II del D. M. 1 ° settembre 2021 e ss. mm. ii.
2 punti bonus se il candidato è investito da almeno 3 anni della carica di Responsabile Tecnico ai sensi del DM 37 / 2008
Diploma di scuola secondaria di seconda grado
Laurea triennale
con le specifiche e integrazioni di seguito riportate. a) Per il Caso 1: La commissione esaminatrice attribuisce un punteggio per ogni singola prova, oltre all’ eventuale valutazione del curriculum vitae: – Valutazione del curriculum vitae( facoltativo): fino a 10 punti; – Prova scritta: fino a 20 punti; – Prova oral-pratica: fino a 70
Laurea magistrale
1 punto 2 punti 3 punti
1 punto per ogni corso di formazione di almeno 8 ore relativo alla manutenzione o installazione del presidio oggetto d’ esame, svolti dai soggetti formatori individuati dal presente decreto prima dell’ emissione dello stesso;
Punteggio massimo totalizzabile ****
* Viene valutata l’ esperienza pregressa attinente al presidio antincendio oggetto d’ esame ** I titoli di studio non sono cumulabili *** È escluso il corso di formazione DM 1 / 09 / 2021 per l’ ammissione all’ esame per i candidati del Caso 1 **** Si precisa che il punteggio massimo ottenibile è pari a 10 punti
Schema di valutazione di massima del curriculum vitae del candidato
2 punti
3 punti
5 punti
10 punti
punti( 50 per la parte pratica + 20 per la parte orale). L’ esame si intende superato se il candidato ottiene un voto complessivo non inferiore a 70 / 100, avendo superato ciascuna prova con un punteggio non inferiore alla metà del massimo. Il curriculum vitae può essere presentato anche dai candidati che fanno parte del Caso 1 anche se facoltativo, e sarà comunque oggetto di valutazione e contribuirà alla valutazione finale dell’ esame. b) Per il Caso 2: La commissione esaminatrice attribuisce un punteggio per la sola prova oral-pratica, oltre alla valutazione del curriculum vitae. – Valutazione del curriculum vitae( obbligatorio): fino a 10 punti; – Prova oral-pratica: fino a 70 punti( 50 per la parte pratica + 20 per la parte orale). Nel caso di tecnici manutentori che siano stati qualificati con un’ attestazione di idoneità tecnica rilasciata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o con certificazione in corso di validità di parte terza di un organismo riconosciuto da Accredia prima dell’ entrata in vigore del decreto 1 ° settembre 2021 e ss. mm. ii. con contenuti minimi e durata pari o superiore a quanto indicato nei prospetti 3.1-3.14 dell’ allegato II del citato D. M. vengono riconosciuti 5 punti per la certificazione sopracitata e 10 punti per il curriculum vitae che quindi è esente dalla valutazione da parte della commissione esaminatrice. L’ esame si intende superato se il candidato ottiene un voto complessivo non inferiore a 50. Si precisa che i requisiti richiamati dal Decreto e dalla Circolare prot. n. 14804 del 6.10.2021 per cui il candidato è ammesso al caso 2 devono comunque essere rispettati e occorrerà in ogni caso allegare il curriculum vitae all’ atto di presentazione della domanda d’ esame. Si rammenta, inoltre, come da nota DCPREV n. 15491 del 7.11.2022, che possono essere riconosciuti validi, ai fini dell’ ammissione diretta alla prova di esame ridotto, i corsi erogati da enti di formazione accreditati che, iniziati e pianificati entro la data di entrata in vigore del D. M. 1 ° settembre 2022( 25 settembre 2022), siano comunque ultimati entro il 31 dicembre 2022.
Aggiornamento dei tecnici manutentori qualificati
L’ attestato di qualificazione ha una validità di 5 anni, al termine del quale si dovrà svolgere un corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi ed in particolare delle normative tecniche applicabili ai presidi antincendio oggetto di formazione della durata non inferiore al 50 % delle ore previste per la parte teorica per l’ attrezzatura di riferimento di cui allegato II del D. M. 1 ° settembre 2021 e ss. mm. ii. In caso di non adempimento, il tecnico manutentore qualificato perde temporaneamente la qualifica e viene sospeso dagli elenchi pubblici, in attesa degli adempimenti previsti.
GIE- IL GIORNALE DELL’ INSTALLATORE ELETTRICO