FOCUS 29 |
Decreto controlli |
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personale incaricato, normalmente presente nelle aree oggetto della protezione con frequenza giornaliera, settimanale o mensile in funzione del tipo di controlli da eseguire e delle dimensioni dell’ impianto » è indicata al Capitolo 9. Questa attività deve essere eseguita secondo « le istruzioni specificate nel manuale d’ uso e manutenzione dell’ impianto e quelle indicate nelle procedure di sicurezza aziendali ». La metodologia per il controllo periodico( controllo preliminare, controllo funzionale, controllo degli altri sistemi di protezione contro l’ incendio, dei sistemi di visualizzazione e dei Dispositivi di trasmissione di allarme e segnale di guasto) eseguito dal tecnico manutentore è descritta al Capitolo 10, mentre il Capitolo 11 contiene le indicazioni per la verifica generale del sistema. Questa |
comprende due controlli:
• accertamento della disponibilità di parti di ricambio identiche o compatibili con quelle installate;• accertamento della invariabilità dell’ impianto. Inoltre, « in caso di intervenute modifiche sostanziali all’ impianto è necessario acquisire la documentazione tecnica di progetto della nuova configurazione del sistema“ As built”» e al completamento di ogni ciclo di verifica generale del sistema( 12 anni) « i rivelatori automatici di fumo […] e di fiamma […] vanno sottoposti a una delle seguenti opzioni:
• revisione in fabbrica: questa deve riportare i rivelatori ad un corretto stato di efficienza della camera di analisi, al controllo delle immutate soglie di risposta ed eventualmente alla sostituzione di parti ammalorate |
( ad esempio calotta esterna sporca o danneggiata);
• sostituzione con rivelatori nuovi con compatibilità confermata dal produttore dei rivelatori esistenti esecuzione di prova reale secondo le indicazioni della UNI 9795 e del UNI / TR 11694. Come precisato al Capitolo 12, per tutte le prove e i controlli devono essere compilate le liste di controllo come indicato nell’ Appendice A( liste di riscontro per il controllo iniziale) e Appendice B( liste di riscontro per il controllo periodico). Completano il documento normativo, l’ Appendice C relativo all’ esecuzione delle verifiche, l’ Appendice D con lo schema riassuntivo del ciclo di manutenzione e l’ Appendice E contenente due esempi di applicazione di verifica generale del sistema.
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I criteri generali per il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio negli ambienti di lavoro sono contenuti nel decreto 1 settembre 2021( decreto controlli). Il decreto, cui hanno fatto seguito il decreto 2 settembre 2021 per la gestione della sicurezza antincendio( Decreto GSA) e il Minicodice( decreto 3 settembre 2021) contenente i criteri generali per la progettazione, la realizzazione e l’ esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, contiene i criteri generali per manutenzione, il controllo periodico e la sorveglianza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio( Allegato I) nonché i requisiti richiesti ai tecnici manutentori( Allegato II). In particolare, nei luoghi di lavoro compete al datore di lavoro rendere disponibile agli organi competenti il registro dei controlli e fornire le liste necessarie ad assicurare la sorveglianza dei sistemi antincendio da effettuarsi a cura dei lavoratori. In base a quanto indicato nel decreto, gli interventi di manutenzione e i controlli periodici degli impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio dovranno essere affidati a un tecnico manutentore qualificato. Per la sua qualificazione il tecnico dovrà possedere requisiti di conoscenza, abilità e competenza, effettuare la formazione, essere sottoposto a valutazione e mantenersi aggiornato. L’ attestazione è affidata al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. |