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FOCUS 45

CONTATTI DIRETTI nei cantieri edili e DLgs 81 / 08 art . 117

Cantiere edile . L ’ ispettore ASL ha rilevato quanto segue ( cito il verbale ): “ Non si rileva dichiarazione di conformità dell ’ impianto di cantiere . Porta del quadro elettrico rilevata aperta e senza idonei coprifori , con possibile contatto diretto ( dlgs 81 / 08 art . 117 )”… comminando una sanzione per l ’ impresa di 2.000 euro . Stiamo pensando di fare ricorso , in quanto la dichiarazione di conformità non presente agli atti durante l ’ ispezione , dovremmo verificare se disponibile presso l ’ ufficio tecnico dell ’ impresa , mentre il quadro “ pericoloso ” è il quadro di distribuzione principale installato in prossimità delle baracche degli operai ( ambiente ordinario quindi ), inoltre , pur essendo aperta la portella al momento dell ’ ispezione , non c ’ è la possibilità di contatto diretto , in quanto i fori ( in corrispondenza della guida DIN , di dimensione di 2 centimetri max ) non permettono assolutamente contatto con le parti attive ). Vi chiedo se possibile di darci una mano , o confermare il torto , in modo da mettere l ’ anima in pace e la mano al portafoglio .
Questo l ’ art . 117 del DLgs 81 / 08 “ Lavori in prossimità di parti attive ”: Articolo 117 – Lavori in prossimità di parti attive 1 . Ferme restando le disposizioni di cui all ’ articolo 83 , quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette , ferme restando le norme di buona tecnica , si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni : a ) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori ; b ) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l ’ avvicinamento alle parti attive ; c ) tenere in permanenza , persone , macchine operatrici , apparecchi di sollevamento , ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza .
2 . La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro , delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all ’ allegato IX o a quelli risultanti dall ’ applicazione delle pertinenti norme tecniche . A prescindere dalla portella aperta o chiusa e dall ’ ubicazione del quadro , se le parti attive sono inaccessibili al dito di prova ( ovvero IPXXB ), sono protette contro i contatti diretti . Non si configura quindi la violazione dell ’ art . 117 . Per quanto riguarda la mancanza della documentazione , si tratta di una carenza formale , che al più può dare luogo alla sanzione di cui al comma 1 dell ’ art . 15 del DM 37 / 08 ( da 100 a 1.000 euro a carico dell ’ installatore , a seconda della complessità dell ’ impianto ): Decreto 22 gennaio 2008 , n . 37 1 . Alle violazioni degli obblighi derivanti dall ’ articolo 7 del presente decreto ( Art . 7 . Dichiarazione di conformità N . d . R .) si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all ’ entità e complessità dell ’ impianto , al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione .
Fate ricorso e … in bocca al lupo ! info @ rosi . it | rosi . it