innovazioni tecnologiche passavano da una parte all’ altra dell’ Impero. La frantumazione del potere statale e istituzionale dell’ impero cambiò lo scenario. Le invasioni barbariche portarono nuove forme di associazionismo basato sullo“ affratellamento” caratterizzato da diversi criteri che non erano quelli della parentela o della discendenza; erano le“ consociazioni volontarie” e libere che Gierke chiama Genossenschaften 37 di genuino diritto germanico, contraddistinte dalle funzioni sia religiose che civili. Per non pochi storici le corporazioni sorte negli agglomerati urbani dell’ Alto Medioevo contribuirono a sviluppare tali agglomerati in città, assumendo quindi anche un certo carattere politico per i privilegi che ottenevano dalle autorità civili; specialmente in Inghilterra questo processo ebbe una consistente rilevanza 38. La forza politica delle corporazioni si rafforzò sempre più tanto che nel XV secolo a Münster nessuno poteva essere arrestato senza l’ autorizzazione delle corporazioni e specialmente in Italia questo potere fu molto forte 39, ma anche in Inghilterra sotto Edoardo II al punto che ci furono rivolte di piccoli borghesi contro le gilde dei commercianti che spadroneggiavano sui cittadini più poveri e che imponevano tasse esose 40, tale condizione di potere direttivo, che si appoggiava ad un riconoscimento religioso 41, era anche presente anche in Francia 42.
Le nuove corporazioni dall’ XI secolo in poi si rinserrarono in una difesa del proprio know-how( conoscenze tecniche) di mestiere. Lo sviluppo tecnologico, prima generalizzato e pubblico, diventò possesso privatistico all’ interno di categorie professionali sempre più esclusive e in forte competizione tra loro. Le corporazioni riuscirono a conservare il principio presente nella legislazione dell’ impero romano per cui nessuno poteva svolgere una qualsiasi attività non agricola senza essere membro di una gilda, indirizzata alle attività commerciali, o di una corporazione,
Marchi di scalpellini su pietre di Coucyle-Château- v. fig. affianco
direttamente dedicata ad attività produttivo / manifatturiera. Le innovazioni scientificotecnologiche non venivano pubblicizzate, rimanevano patrimonio esclusivo delle singole professionalità, un capitale intellettuale protetto con meccanismi coercitivi in nulla diversi dagli attuali segreti industriali che impongono alle dirigenze e maestranze di non divulgare i processi produttivi alla concorrenza. In tal modo il vincolo della segretezza assicurava alle
37
Cfr. O. Gierke Das deutsche Genossenschaftsrecht, vol. 1, Rechtsgeschichte der deutschen Genossenschaft, Weidmann, 1868, pp. 9 e 21. Il concetto di“ affratellamento degli artigiani” è stato avanzato anche da W. E. Wilda in Das Gildewessen im Mittelalter, Rengen, 1831. p. 31.
38
Si veda Ch Gross, The Gilde Merchant. A contribution to British Municipal History, vol. 2, Clarendon Press, 1890.
39
Cfr. M. Weber Economia e società- La città, Donzelli, 2003, p. 134.
40
Ibidem p. 77.
41
Ibidem, p. 75.
42
Ibidem, p. 72.
24