Coop Politiche Sociali - Documenti Lo Statuto ANCC | Page 3

La decadenza del rapporto associativo ha luogo di diritto quando cessa, a qualunque titolo, il rapporto associativo con la Legacoop, a norma dello statuto di questa. La proposta di esclusione è deliberata dalla Direzione nazionale dell’ANCC-COOP nei confronti dell’associato che: a) non osservi i principi mutualistici e solidaristici che caratterizzano la cooperazione di consumatori; b) non osservi le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’Associazione; c) procuri danni materiali e/o morali all’Associazione. La proposta di esclusione di un associato dall’ANCC-COOP è tempestivamente comunicata alla Presidenza della Legacoop, affinché questa possa assumere i provvedimenti del caso. Titolo III: organi dell’Associazione Articolo 7 L’ANCC-COOP si articola nei seguenti organi: a) l’Assemblea dei delegati b) la Direzione; c) la Presidenza; d) il Presidente; e) il Collegio dei revisori dei conti; f) il Comitato dei garanti. Articolo 8 L’Assemblea nazionale dei delegati è l’organo sovrano dell’ANCC-COOP e maggiormente rappresentativo delle cooperative e loro consorzi. Essa dura in carica quattro anni e si rinnova, oltre che in via ordinaria alla scadenza, per esigenze straordinarie e con sua deliberazione. In ogni caso, nell’ultima adunanza precedente il rinnovo, l’Assemblea nazionale delibera la convocazione della nuova Assemblea e ne dà pronta comunicazione, comunque almeno trenta giorni prima, stabilendone contestualmente: a) la data, la sede e l’ordine del giorno dei lavori; b) il numero dei componenti, che non potrà essere comunque superiore a 300, nonché le modalità della loro nomina in relazione al numero dei soci delle cooperative; c) la data alla quale va fatto riferimento per la rilevazione dei soci stessi ai fini della precedente lettera b). I membri dell’Assemblea sono rieleggibili. L’Assemblea sostituisce i membri per qualsiasi causa non più in carica con altri espressi dai medesimi enti e cooperative che avevano indicato i componenti originari, in modo da non modificare l’iniziale composizione dell’organo. La convocazione dell’Assemblea è deliberata dalla Direzione almeno una volta l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei delegati. Il Presidente dell’Associazione convoca formalmente l’Assemblea e la presiede.