Coop Politiche Sociali - Documenti Lo Statuto ANCC | Page 4

Articolo 9 L’Assemblea nazionale ha il compito di: a) deliberare le linee generali di indirizzo, concernenti le funzioni ed i compiti dell’Associazione elaborati dalla Direzione; b) garantire il perseguimento degli scopi e dell’oggetto statutari, nonché approvare le modifiche al presente statuto, nel rispetto dello spirito e dei contenuti normativi essenziali di quello di Legacoop; c) deliberare sullo scioglimento dell’ANCC-COOP e nominare i liquidatori; d) stabilire il numero dei componenti la Direzione nazionale ed eleggerla; e) eleggere il Collegio dei revisori dei conti e il Comitato dei garanti; f) deliberare sull’adesione dell’ANCC-COOP ad organismi ed istituzioni aventi per fine l’incremento, lo sviluppo e il miglioramento della cooperazione o la difesa dei consumatori. L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno purché due ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei membri presenti. L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti. Essa delibera a maggioranza dei due terzi le modifiche statutarie non imposte dalla legge. La delibera di scioglimento dell’ANCC-COOP richiede la presenza dei quattro quinti dei componenti l’Assemblea ed il voto favorevole dei due terzi. Articolo 10 La Direzione elegge la Presidenza e il Presidente dell’ANCC-COOP. Approva i regolamenti applicativi del presente statuto. In quanto organo di governo dell’ANCC-COOP, essa elabora le linee politicosindacali della cooperazione di consumatori, ai sensi di questo statuto, e coordina l’attività e le iniziative d’interesse del settore. In particolare, spetta alla Direzione nazionale il compito di amministrare l’ANCCCOOP, organizzando e dirigendo la sua attività ed i servizi che essa presta, nonché assumendo e licenziando il personale, del quale stabilisce mansioni e retribuzione; la nomina del responsabile amministrativo, del quale specifica i poteri e le responsabilità. La Direzione determina, di concerto con i competenti organi della Legacoop, le modalità di riscossione e di ripartizione dei contributi ordinari annuali e stabilisce, nel caso di eventi eccezionali, i contributi straordinari. La Direzione approva i preventivi annuali di spesa e i rendiconti degli esercizi annuali; determina l’eventuale indennità di carica dei componenti la Presidenza; delibera sull’accettazione di liberalità provenienti da privati e destinate al fondo comune a norma del successivo art. 16 lett. b). Essa è composta da un numero di membri non inferiore a venticinque né superiore a quaranta, garantendo adeguata rappresentanza agli enti associati. La Direzione sostituisce i membri venuti a mancare per decadenza, dimissioni o altra causa, salva ratifica della Assemblea dei delegati nella prima occasione utile. Per la legale costituzione della Direzione nazionale occorre la presenza di un numero di componenti superiore alla metà del totale. Le delibere della Direzione nazionale sono approvate, di regola, con un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei membri presenti alla seduta nella quale vengono discusse.