l) rappresentare le imprese aderenti nei rapporti con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, intervenendo nella stipulazione dei contratti collettivi in conformità con gli indirizzi espressi dalle cooperative; m) disciplinare materie di comune interesse di volta in volta individuate (es: prestito sociale) e vigilare sulla corretta applicazione; n) provvedere all’informazione, all’assistenza ed alla consulenza delle cooperative aderenti su problematiche di interesse giuridico, economico, fiscale.
Titolo II: rapporti con gli associati Articolo 4 Fanno parte di diritto dell’ANCC-COOP nonché delle sue articolazioni distrettuali e regionali rispettivamente competenti per territorio, definite dal successivo art. 15, tutte le società cooperative di consumatori aderenti alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, i loro consorzi e le società tra queste costituite. L’ANCCCOOP ha inoltre facoltà di ammettere altri enti, individuati a norma del comma successivo ed in qualsiasi forma costituiti, ai quali partecipino in proporzione maggioritaria enti aderenti alla Legacoop. L’adesione all’ANCC-COOP, determinata per ciascuno degli associati dal fatto di agire nell’ambito della cooperazione di consumatori – attraverso l’ammissione a Coop Italia, l’ammissione all’uso del segno distintivo Coop o, quantomeno, la fornitura di prodotti da parte di altre cooperative di consumatori e loro consorzi – consegue all’adesione a Legacoop. Articolo 5 Facendo parte dell’ANCC-COOP ogni ente associato assume i seguenti obblighi: a) osservare le disposizioni statutarie, regolamentari e le deliberazioni approvate dagli organi dell’Associazione; b) partecipare attivamente alla vita dell’Associazione e alle sue iniziative; c) pagare i contributi associativi nella misura fissata dai competenti organi della Legacoop, di concerto con quelli dell’ANCC-COOP; d) fornire, su richiesta dell'Associazione, programmi pluriennali di attività, anche successivamente deliberati, bilanci preventivi e consuntivi e ogni altro elemento di informazione, di documentazione e di valutazione sulla propria reale situazione e sulla propria attività; e) osservare gli accordi e le convenzioni in materia di lavoro, di amministrazione, di previdenza e di assicurazione stipulati dall’ANCC-COOP e dalla Legacoop; f) demandare al Comitato dei garanti, di cui al successivo articolo 14, la soluzione delle controversie che eventualmente insorgessero con l’ANCC-COOP o con altri enti associati. L’inserimento nell’ANCC-COOP comporta altresì il divieto di aderire a qualsiasi organizzazione le cui finalità siano in contrasto o siano incompatibili con quelle dell’Associazione.
Articolo 6 Il rapporto associativo si estingue per recesso, decadenza, esclusione. Il recesso dell'associato è volontario e deve essere deliberato dallo stesso organo societario che a suo tempo ne aveva deliberato l’adesione alla Legacoop.