proposta modificativa (Änderungskündigung) diviene anch’essa inefficace trascorse tre
settimane dalla ricezione. Se il giudice accerta che le condizioni oggetto della suddetta proposta
sono sozialungerechtfertigt, essa è da considerarsi inefficace sin dalla data della sua ricezione
da parte del lavoratore. Il termine di tre settimane è unico per tutte le fattispecie di recesso (§
4, KSchG). È consentita l’impugnazione oltre i termini solo se il lavoratore dimostri di non
essere riuscito a proporre ricorso entro i termini di legge “nonostante l’utilizzo di tutta la
diligenza da lui esigibile nella situazione concreta” (§ 5, KSchG). È pertanto esclusa anche la
colpa lieve. L’impugnazione oltre i termini è ammissibile se nel ricorso sono indicati i comprovati
motivi dell’impedimento ed il ricorso sia stato comunque depositato entro due settimane dalla
data di cessazione dell’impedimento. In ogni caso, trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine
ordinario d’impugnazione, il ricorso non è più proponibile.
Il diritto tedesco attribuisce al giudice notevoli poteri per bilanciare gli opposti interessi, dato che
può, durante la pendenza della lite, stabilire se il rapporto di lavoro dev’essere provvisoriamente
riattivato, e, al termine del giudizio, decidere per la reimtegrazione o, se richiesto, per il
pagamento di un indennizzo (Abfindung) entro un tetto massimo (§§ 9 e 10, KSchG). Il datore
di lavoro non può chiedere la risoluzione iussu iudicis del rapporto di lavoro quando sia
dimostrata la mancanza di un grave motivo e non sia nemmeno possibile convertire il
licenziamento straordinario in licenziamento ordinario.
L’indennità (Abfindung; § 10, KSchG.) consiste, di norma, in una somma non superiore a dodici
mensilità di retribuzione. Se il lavoratore ha superato il 50° anno di età e se il rapporto di lavoro
ha avuto una durata di almeno 15 anni, l’importo liquidabile a titolo di indennizzo può essere
elevato fino ad un massimo di 15 mensilità; sino a 18 mensilità, se il prestatore di lavoro ha
superato il 55° anno di età e se il rapporto di lavoro ha avuto una durata di 20 o più anni. Per
retribuzione mensile s’intende l’importo corrisposto al lavoratore durante l’ultimo mese di lavoro,
sia in denaro sia i natura (Sachbezüge). Tali disposizioni non si applicano se il lavoratore ha già
raggiunto l’età (pensionabile) di cui al libro 6° del Sozialgesetzgebungsbuch.
Nella determinazione del quantum possono essere valutate in via sussidiaria anche le condizioni
delle parti, i carichi di famiglia del lavoratore, il grado d’ingiustificatezza del licenziamento, la
situazione del mercato locale del lavoro.
Il lavoratore licenziato per motivi inerenti l’attività aziendale ha diritto di percepire direttamente
l’indennità che il datore di lavoro gli offra nella lettera di licenziamento, se lascia spirare il
termine di decadenza di 3 settimane per l’impugnazione del licenziamento. Se il lavoratore
impugna il licenziamento nei termini non può optare per l’indennità offerta dal datore e in tal
caso si applica la disciplina del KSchG.
La reintegrazione del lavoratore è prevista espressamente dalla legge, una volta esaurita la
procedura di consultazione del Consiglio d’azienda, nella quale esso abbia esercitato il proprio
diritto di opposizione (§ 102, 3° comma, BetrVG). La giurisprudenza è favorevole alla
reintegrazione del lavoratore anche nei casi in cui il licenziamento sia palesemente inefficace,
oppure sia intervenuta una sentenza di primo grado che abbia accertato l’inefficacia del
licenziamento. In caso di sentenza definitiva, il datore di lavoro soccombente in giudizio che non
abbia provveduto a reintegrare il lavoratore durante il giudizio è tenuto a corrispondere al
lavoratore le retribuzioni
dovute dal giorno del licenziamento (§ 615, codice civile), dedotto
l’aliunde perceptum e l’aliunde percipiendum e cioè: a) quanto nel frattempo percepito dal
lavoratore alle dipendenze di altro datore; b) quanto il lavoratore avrebbe potuto guadagnare se
avesse accettato di svolgere altra attività lavorativa corrispondente alla sua qualificazione e alle
sue condizioni di salute; c) quanto percepito da enti pubblici come indennità di disoccupazione o
Benchmarking sulla flessibilità in uscita in Europa
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