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Paese dell’Unione Reintegrazione nel (posto di) lavoro Europea. Sistema di tutela prevalente Risarcimento economico individuali risale al 1951. Essa è imperniata su criteri simili a quelli della normativa italiana (necessaria giustificazione del motivo (soggettivo e oggettivo) La legge assume il criterio del licenziamento come extrema ratio REGNO UNITO Sistema misto (la reintegrazione è rimessa alla discrezionalità del giudice). Il giudice può ordinare la reintegrazione o condannare il datore di lavoro a riassumere il lavoratore ingiustamente licenziato, adibendolo anche a mansioni diverse, purché comparabili a quelle in precedenza svolte. Il sistema britannico riconosce una certa discrezionalità al giudice, quanto all'emanazione dell’ordine di reintegrazione nelle forme indicate, tenendo conto della domanda del lavoratore licenziato, delle circostanze in cui è maturata la decisione del recesso, la concreta possibilità di esecuzione dell’ordine di reintegrazione. L’Employment Protection Consolidation Act (1978) sancisce il principio della reintegrazione nel posto di lavoro di fronte al licenziamento La legge si applica a tutte le imprese e a considerato illegittimo tutti i lavoratori, esclusi quelli con anzianità di servizio inferiore a due anni (è in discussione l’eventualità di ripristinare il previgente termine di un anno) GRECIA Prevalenza della reintegrazione IRLANDA Prevalenza della reintegrazione in caso di licenziamento nullo Tutela specifica dei rappresentanti dei lavoratori e dei rappresentanti sindacali lavoratore ha diritto di restare nel posto di lavoro sino alla soluzione della controversia giudiziaria. Se il giudice ritiene non concretamente eseguibile la reintegrazione, opta per una sanzione di tipo risarcitorio. La stessa sanzione, con una adeguata maggiorazione, viene applicata al datore di lavoro che non ottemperi all'ordine di reintegrazione. È prevista una tutela rafforzata, sia dal punto di vista processuale che rispetto alla quantificazione del risarcimento, in caso di licenziamento discriminatorio per L'indennità può comprendere più ragioni di carattere elementi: una somma base (a partire da sindacale. 6.600 sterline); una somma a titolo di risarcimento (a partire da 12mila sterline); somme a titolo particolare. Non sono previsti limiti in presenza di discriminazioni per sesso, razza o handicap. L’obbligo di reintegrazione è previsto per legge. L’obbligo di reintegrazione è previsto in caso di licenziamento nullo Benchmarking sulla flessibilità in uscita in Europa pag.7