Paese
dell’Unione Reintegrazione nel (posto di) lavoro
Europea. Sistema di
tutela prevalente
Risarcimento economico
individuali risale al
1951.
Essa
è
imperniata su criteri
simili a quelli della
normativa
italiana
(necessaria
giustificazione
del
motivo (soggettivo e
oggettivo) La legge
assume il criterio del
licenziamento
come
extrema ratio
REGNO UNITO
Sistema misto (la
reintegrazione è
rimessa alla
discrezionalità del
giudice).
Il giudice può ordinare la reintegrazione o
condannare il datore di lavoro a riassumere
il lavoratore ingiustamente licenziato,
adibendolo anche a mansioni diverse,
purché comparabili a quelle in precedenza
svolte.
Il sistema britannico riconosce una certa
discrezionalità
al
giudice,
quanto
all'emanazione
dell’ordine
di
reintegrazione nelle forme indicate,
tenendo conto della domanda del
lavoratore licenziato, delle circostanze in
cui è maturata la decisione del recesso, la
concreta possibilità di
esecuzione
dell’ordine di reintegrazione.
L’Employment
Protection
Consolidation Act
(1978) sancisce il
principio della
reintegrazione nel
posto di lavoro di
fronte al licenziamento
La legge si applica a tutte le imprese e a
considerato illegittimo
tutti i lavoratori, esclusi quelli con anzianità
di servizio inferiore a due anni (è in
discussione l’eventualità di ripristinare il
previgente termine di un anno)
GRECIA
Prevalenza
della reintegrazione
IRLANDA
Prevalenza
della reintegrazione in
caso di licenziamento
nullo
Tutela specifica
dei
rappresentanti
dei
lavoratori
e
dei
rappresentanti
sindacali
lavoratore ha diritto di
restare nel posto di
lavoro
sino
alla
soluzione
della
controversia giudiziaria.
Se il giudice ritiene non concretamente
eseguibile la reintegrazione, opta per una
sanzione di tipo risarcitorio. La stessa
sanzione,
con
una
adeguata
maggiorazione, viene applicata al datore
di lavoro che non ottemperi all'ordine di
reintegrazione.
È prevista una tutela
rafforzata, sia dal punto
di vista processuale che
rispetto
alla
quantificazione
del
risarcimento, in caso di
licenziamento
discriminatorio
per
L'indennità può comprendere
più ragioni di carattere
elementi: una somma base (a partire da sindacale.
6.600 sterline); una somma a titolo di
risarcimento (a partire da 12mila sterline);
somme a titolo particolare. Non sono
previsti
limiti
in
presenza
di
discriminazioni per sesso, razza o
handicap.
L’obbligo di reintegrazione è previsto per
legge.
L’obbligo di reintegrazione è previsto in
caso di licenziamento nullo
Benchmarking sulla flessibilità in uscita in Europa
pag.7