La parte della legislazione che prevede un’indennità in caso di licenziamento collettivo si
applica alle imprese con almeno 20 dipendenti che licenziano, per ragioni di ordine economico
o tecnico, nell’arco di 60 giorni:
6 lavoratori nel caso di imprese fino a 59 dipendenti;
il 10% nel caso di imprese di dimensioni maggiori.
Tale indennità è pari alla metà della differenza tra la retribuzione netta percepita e l’indennità
di disoccupazione. Se l’interessato ritrova un’occupazione in seguito a un corso di formazione,
tale indennità è pari alla differenza tra la retribuzione netta del vecchio lavoro e quella del
nuovo.
L’indennità è riconosciuta per 4 mesi, dalla fine del contratto o dal periodo coperto
dall’indennità di rescissione contrattuale. Nei casi in cui il preavviso abbia superato i 3 mesi, il
periodo di 4 mesi è ridotto nella misura della parte di preavviso eccedente i 3 mesi.
Questi indennità è riconosciuta ai lavoratori a tempo indeterminato, con l’esclusione di coloro
che lavorano nel settore delle costruzioni, di coloro che beneficiano di un’indennità di chiusura
d’impresa, di coloro che beneficiano di un’indennità di protezione in qualità di delegati
sindacali, di membri del consiglio d’impresa o del comitato per la prevenzione.
Inoltre, è prevista in caso di “chiusura d’impresa” il riconoscimento di una specifica indennità
per i lavoratori occupati in imprese aventi finalità commerciale e industriale.
Per beneficiare di tale indennità è necessario avere un contratto a tempo interminato da
almeno un anno ed essere licenziati nell’ambito della “chiusura d’impresa”.
I lavoratori si considerano licenziati nell’ambito della procedura descritta se il loro contratto è
rescisso nei periodo che va dai 12 (operai) o 18 (impiegati) mesi precedenti alla chiusura, ai 12
successivi.
Non si ha diritto all’indennità, se il lavoratore:
ha più di 65 anni;
ha diritto ad indennità di cosiddetto pre-pensionamento o di transizione;
è licenziato per “grave motivo”;
è stato immediatamente occupato in un’altra azienda, mantenendo anzianità e
retribuzione, per l’intervento del datore di lavoro precedente;
ha rifiutato un’offerta di lavoro presentata per iscritto e conforme al punto precedente.
L’indennità è pari a 153,80 euro (2013) per anno di anzianità (e di età, sopra i 45 anni) per un
massimo di 20 anni.
A questa indennità, come anticipato devono essere aggiunte le somme che i datori devono ai
lavoratori in caso di chiusura dell’impresa e che sono corrisposte dall’apposito fondo, istituito
presso l’ONEM, finanziato da una quota di contribuzione a carico degli stessi datori di lavoro.
Gli interventi del Fondo sono limitati a diversi plafond, in relazione alla condizione del
lavoratore interessato (nel 2013, in via generale, è pari a 25.000 euro) e coprono:
la retribuzione ed alcuni elementi accessori;
le indennità di preavviso o di rescissione;
l’indennità di chiusura o di licenziamento collettivo;
le indennità di cosiddetto pre-pensionamento o di transizione
Il datore di lavoro che procede a un licenziamento collettivo è tenuto a costituire all’interno
dell’impresa una “cellula” per l’occupazione, con l’incarico di mettere in campo azioni di
accompagnamento nei confronti dei lavoratori interessati dal licenziamento, in particolare sotto
la forma di outplacement.
Tali strutture sono gestite con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e degli organismi
regionali per l’impiego.
I lavoratori licenziati hanno l’obbligo di iscriversi e partecipare alle attività della cellula:
per 3 mesi, se hanno un’età inferiore ai 45 anni;
per 6 mesi, se hanno un’età superiore ai 45 anni.
Benchmarking sulla flessibilità in uscita in Europa
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