4. DISCIPLINA SANZIONATORIA
BELGIO
Il datore di lavoro deve notificare l’intenzione di procedere al licenziamento collettivo al
direttore del servizio per il lavoro competente per territorio (Le Forem, ACTIRIS, VDAB), ai
rappresentanti dei lavoratori, ai lavoratori interessati. Una copia, inoltre, deve essere affissa
nei locali dell’impresa.
Il datore di lavoro non può procedere ai licenziamenti prima che siano passati 30 giorni da tali
notifiche, tale termine può essere ridotto (o prolungato fino a 60 giorni) a discrezione del
direttore del servizio per il lavoro competente.
Il numero dei lavoratori licenziati deve essere ripartito proporzionalmente per gruppi di età,
interessando i lavoratori con meno di 30 anni, quelli tra 30 e 50 anni, e quelli con più di 50
anni presenti in azienda.
La legge “Renault” regola le sanzioni applicabili per il mancato rispetto delle procedure nel
modo seguente:
i rappresentanti dei lavoratori devono formulare le loro obiezioni entro 30 giorni dalla
notifica del progetto di licenziamento. Se non lo fanno la procedura si suppone
correttamente svolta e anche i singoli lavoratori perdono la possibilità di contestare il
licenziamento;
i singoli lavoratori interessati devono contestare il rispetto della procedura entro 30
giorni dal licenziamento o dalla data in cui il licenziamento assume la veste di
“collettivo”;
Se queste rivendicazioni sono giudicate fondate (dal datore di lavoro o dal tribunale del lavoro)
le conseguenze sono le seguenti:
se il rapporto di lavoro non è ancora terminato, il preavviso deve essere sospeso fino a
60 giorni dopo la notifica al servizio per il lavoro competente;
se il rapporto di lavoro è terminato, il lavoratore deve richiedere di essere reintegrato al
lavoro. Se il datore non lo reintegra entro 30 giorni, è soggetto al pagamento della
retribuzione dalla fine del contratto fino a 60 giorni dopo la notifica del progetto di
licenziamento. In caso di reintegra deve pagare la retribuzione non corrisposta dopo la
fine del contratto.
È previsto, inoltre, che lo Stato possa recuperare gli aiuti federali (così come le regioni quelli
regionali) concessi ai datori di lavoro che non rispettano le regole e le procedure fissate per i
licenziamenti collettivi.
In caso di chiusura di un’impresa con almeno 20 lavoratori occupati, il datore di lavoro è
tenuto ad informare i lavoratori e una serie di autorità e istituzioni previste dai contratti
collettivi siglati in seno alle commissioni paritarie.
In difetto di tale previsione l’informazione dovrà essere notificata:
ai lavoratori, mediante affissione;
al consiglio d’impresa (o alla delegazione sindacale);
al presidente del comitato di direzione del Servizio Pubblico Federale Occupazione,
Lavoro e Concertazione Sociale;
al ministro “regionale” del lavoro;
al ministro “regionale” dell’economia.
Benchmarking sulla flessibilità in uscita in Europa
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