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collettivi. caso in cui i licenziamenti riguardino aziende con più di 100 dipendenti e per le quali l’esubero interessa almeno il 50% della forza lavoro. Quando almeno 10 licenziamenti sono previsti su un periodo di 30 giorni. Nelle imprese con meno di 50 lavoratori il datore di lavoro informa i delegati del personale sul progetto di licenziamento. Tale fase precede le due riunioni che il datore di lavoro deve organizzare, a 14 giorni d'intervallo, con i delegati del personale. Nelle imprese con almeno 50 lavoratori, viene consultata la commissione interna, in due riunioni. Il numero delle riunioni è portato a tre se la commissione interna decide di avvalersi di un commercialista che la affianchi nell’analizzare la situazione dell’impresa. Il datore, 30 giorni prima di procedere ai licenziamenti, deve darne comunicazione all’Agenzia del lavoro, qualora intenda licenziare: • più di 5 lavoratori, se nell’azienda sono occupati più di 20, ma meno di 60 lavoratori; • più del 10% dei lavoratori, o comunque 25 lavoratori, se nell’azienda sono occupati almeno 60, ma non più di 500 lavoratori; • almeno 30 lavoratori, se nell’azienda sono impiegati almeno 500 lavoratori. In caso di licenziamento collettivo deve informare e consultare il Consiglio d’azienda e darne comunicazione all’Agenzia del lavoro (Arbeitsagentur). La disciplina dei licenziamenti collettivi è caratterizzata dalla dimensione occupazionale dell'impresa (che occupa più di 15 dipendenti), dal numero dei licenziamenti (che coinvolgono almeno 5 La procedura di licenziamento collettivo si articola in due fasi, la prima è consultiva e obbligatoria e si svolge in sede sindacale, la seconda che è eventuale, in sede amministrativa. Francia Germania Italia Benchmarking sulla flessibilità in uscita in Europa È prevista una fase di consultazione con i rappresentanti dei lavoratori durante la quale questi esprimono un parere sul progetto di licenziamento collettivo e sulle misure sociali d'accompagnamento. Si, nelle imprese con almeno 50 lavoratori è prevista l'elaborazione, di un piano di salvaguardia dell'occupazione. La Direzione regionale del lavoro da cui dipende l’impresa interessata segue lo svolgimento della procedura e può formulare proposte volte a completare o modificare il piano di salvaguardia dell’occupazione elaborato dal datore di lavoro. ************** ************** Il datore di lavoro è tenuto a consultare e informare le rappresentanze sindacali attraverso una comunicazione scritta. Prima che possano essere intimati i licenziamenti collettivi, l’imprenditore deve esperire la procedura consultiva di mobilità, che si divide in due fasi: la prima di consultazione in sede sindacale e la successiva pag.65