collettivi. caso in cui i licenziamenti
riguardino aziende con più
di 100 dipendenti e per le
quali l’esubero interessa
almeno il 50% della forza
lavoro.
Quando
almeno
10
licenziamenti sono previsti
su un periodo di 30 giorni. Nelle imprese con meno
di 50 lavoratori il datore di
lavoro informa i delegati
del personale sul progetto
di licenziamento.
Tale fase precede le due
riunioni che il datore di
lavoro deve organizzare, a
14 giorni d'intervallo, con i
delegati del personale.
Nelle imprese con almeno
50
lavoratori,
viene
consultata la commissione
interna, in due riunioni. Il
numero delle riunioni è
portato a tre se la
commissione
interna
decide di avvalersi di un
commercialista che la
affianchi nell’analizzare la
situazione dell’impresa.
Il datore, 30 giorni prima
di
procedere
ai
licenziamenti, deve darne
comunicazione all’Agenzia
del
lavoro,
qualora
intenda licenziare:
• più di 5 lavoratori, se
nell’azienda sono occupati
più di 20, ma meno di 60
lavoratori;
• più del 10% dei
lavoratori, o comunque 25
lavoratori, se nell’azienda
sono occupati almeno 60,
ma non più di 500
lavoratori;
• almeno 30 lavoratori, se
nell’azienda
sono
impiegati almeno 500
lavoratori. In caso di licenziamento
collettivo deve informare
e consultare il Consiglio
d’azienda
e
darne
comunicazione all’Agenzia
del
lavoro
(Arbeitsagentur).
La
disciplina
dei
licenziamenti collettivi è
caratterizzata
dalla
dimensione occupazionale
dell'impresa (che occupa
più di 15 dipendenti), dal
numero dei licenziamenti
(che coinvolgono almeno 5 La
procedura
di
licenziamento collettivo si
articola in due fasi, la
prima è consultiva e
obbligatoria e si svolge in
sede sindacale, la seconda
che è eventuale, in sede
amministrativa.
Francia
Germania
Italia
Benchmarking sulla flessibilità in uscita in Europa
È prevista una fase di
consultazione con i
rappresentanti
dei
lavoratori durante la
quale questi esprimono
un parere sul progetto
di
licenziamento
collettivo e sulle misure
sociali
d'accompagnamento. Si, nelle imprese con almeno
50 lavoratori è prevista
l'elaborazione, di un piano di
salvaguardia
dell'occupazione.
La
Direzione
regionale del
lavoro da cui dipende
l’impresa interessata segue
lo
svolgimento
della
procedura e può formulare
proposte volte a completare
o modificare il piano di
salvaguardia
dell’occupazione elaborato
dal datore di lavoro.
************** **************
Il datore di lavoro è
tenuto a consultare e
informare
le
rappresentanze
sindacali attraverso una
comunicazione scritta. Prima che possano essere
intimati i licenziamenti
collettivi,
l’imprenditore
deve esperire la procedura
consultiva di mobilità, che si
divide in due fasi: la prima di
consultazione
in
sede
sindacale e la successiva
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