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alcun riconoscimento, il datore di lavoro ha la facoltà di consultare i rappresentanti dei lavoratori per le questioni inerenti le crisi aziendali, oppure interpellare i rappresentanti dei lavoratori nominati per altri scopi ma in possesso di specifiche competenze in relazione alle riduzioni di organico. La situazione risulta più complicata se il datore di lavoro ha in azienda un organo permanente di consultazione previsto dalla legge del 2004 sui Diritti di Informazione e Consultazione dei Lavoratori: in questo caso la procedura di consultazione è obbligatoria. Prima di ricevere i rappresentanti dei lavoratori, il datore di lavoro deve predisporre un documento scritto contenente le motivazioni del licenziamento, il numero di soggetti considerati in esubero, il totale dei dipendenti dell’impresa, le modalità con le quali sono state selezionate le risorse, la modalità con cui predisporre la riduzione del personale. Le consultazioni devono pertanto essere avviate dal datore di lavoro con l’obiettivo di raggiungere un’intesa o comunque, di conseguire il migliore compromesso possibile per ambo le parti. Tale processo va avviato nel rispetto delle seguenti scadenze:  90 giorni prima dell’avvio dei licenziamenti, se riguarda più di 100 dipendenti di uno stesso stabilimento nell’arco di 90 giorni;  30 giorni prima dell’avvio dei licenziamenti se il numero di lavoratori in esubero è ricompreso tra 20 e 99 dipendenti, sempre nell’arco temporale di 90 giorni. Si tratta comunque di periodi minimi e comunque il datore di lavoro ha la facoltà di comunicare la cessazione del rapporto di lavoro prima dei 30 o 90 giorni, se le consultazioni sono state portate a termine o se il preavviso non scade prima di tali termini. Nell’ambito della legislazione nazionale non viene richiesta la predisposizione di un cosiddetto “Piano Sociale”, come conseguenza della consultazione; tuttavia dal dialogo avviato dovrebbero scaturire tutte le modalità possibili per evitare la perdita dei posti di lavoro e mitigare le conseguenze derivanti dagli esuberi 20 . Il datore di lavoro deve quindi inviare comunicazione scritta circa l’avvio della crisi aziendale al Dipartimento delle Imprese, almeno 90 giorni prima che la procedura abbia inizio. Per quanto concerne la comunicazione del preavviso non esiste una procedura nel caso delle imprese con meno di 20 dipendenti, anche se per il resto delle aziende la regola impone il rispetto dei seguenti criteri, sulla base dell’anzianità di servizio:  compresa tra un mese e inferiore a due anni: una settimana;  compresa tra due anni e 12 anni: una settimana per ciascun anno di lavoro prestato;  superiore a 12 anni: 12 settimane. Al dipendente oggetto del licenziamento collettivo spetta il pagamento della relativa indennità, calcolata in base ai criteri temporali di cui sopra. Coloro che presentano poi un’anzianità di almeno due anni presso lo stesso datore di lavoro possono poi beneficiare di un’indennità per esubero calcolata inoltre sul rapporto tra età anagrafica del beneficiario e reddito percepito. L’importo massimo erogabile in questo senso è pari a 10mila sterline (circa 12.250 euro), rivalutato annualmente il mese di febbraio. Va sottolineato che alcuni datori di lavoro hanno stipulato clausole relative a schemi di esubero più favorevoli per i lavoratori, mediante specifici accordi collettivi o iniziative specifiche. Per quanto riguarda il rispetto di ulteriori obblighi di comunicazione, il datore di lavoro ha il dovere di inviare apposita nota scritta sull’avvio della procedura di licenziamento collettivo, al Dipartimento dell’Industria (DBERR), con un preavviso di almeno 90 giorni in caso di esuberi superiori alle cento unità in un arco temporale compreso in 90 giorni. In caso di 20 o più licenziamenti nello stesso periodo di cui sopra, l’intervallo è ridotto a 30 giorni; qualora fosse poi prevista la procedura di consultazione, la nota (predisposta con apposita modulistica) deve indicare i soggetti coinvolti e la data di avvio del procedimento. 20 “Collective Redundancies Guide”, Ius Laboris, 2010, pag. 245 Benchmarking sulla flessibilità in uscita in Europa pag.61