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professionali del personale eccedente e di quello abitualmente impiegato, i tempi di attuazione del programma di mobilità, le eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma, il metodo di calcolo delle attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Se le parti raggiungono l'accordo in tale ambito sindacale, la procedura si esaurisce ed il datore di lavoro può intimare i licenziamenti con conseguente collocazione dei lavoratori in mobilità. Nell'accordo sindacale possono essere individuati i criteri di scelta da osservarsi per il licenziamento del personale in esubero, eventualmente anche in deroga ai criteri legali (carichi di famiglia, anzianità di servizio ed esigenze tecnico-produttive e organizzative) di cui all'art. 5 della Legge 223. Se al contrario le parti non raggiungono un accordo entro il termine di 45 giorni previsto per lo svolgimento della fase consultiva, si avvia la fase amministrativa della procedura attraverso l'invio alla Regione (o, in alcuni casi, alla Provincia) di una comunicazione che riporti l'andamento dell'esame congiunto ed i motivi del suo esito negativo. La fase amministrativa ha una durata massima di 30 giorni (15, se la procedura riguarda meno di 10 lavoratori) ed al suo termine il datore di lavoro può intimare i licenziamenti anche in assenza di accordo sindacale, comunicando all'ufficio del lavoro competente ed alle associazioni di categoria l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, i loro dati anagrafici e professionali e le modalità di applicazione dei criteri di scelta 18 . È stato osservato che l’art. 1, commi 44, 45 e 46, della Legge n. 92/12 apporta alcune modifiche alla disciplina dei licenziamenti collettivi dettata dalla Legge n. 223/91. ART. 1, COMMA 44. Nella disciplina previgente, l’art. 4, comma 9, della Legge n. 223/91, prevedeva che, collocati in mobilità i lavoratori eccedenti e comunicato loro il recesso nel rispetto dei termini di preavviso, il datore di lavoro doveva, contestualmente, comunicare agli uffici pubblici competenti e alle associazioni sindacali l’elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l’indicazione delle modalità con le quali erano stati applicati i criteri di scelta. La nuova disposizione introdotta dalla Riforma prevede che quest’ultima comunicazione debba avvenire non più contestualmente, ma entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi. ART. 1, COMMA 45. Nel regime precedente alla Riforma, i vizi della comunicazione di apertura della procedura di mobilità non potevano essere sanati da successivi accordi sindacali, determinando l’inefficacia dei licenziamenti per riduzione di personale intimati a conclusione della suddetta procedura. La nuova disposizione prevede che eventuali vizi della comunicazione di avvio della procedura di mobilità possano essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell’ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della stessa procedura. ART. 1, COMMA 46. Questa disposizione modifica il regime sanzionatorio del licenziamento collettivo, distinguendo tre diverse ipotesi:  licenziamento intimato senza forma scritta. Come in precedenza, è prevista la tutela della reintegrazione nel posto di lavoro, più il risarcimento del danno, commisurato a tutte le retribuzione non percepite dal giorno del licenziamento fino all’effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali;  licenziamento intimato in violazione delle procedure previste dalla legge. Non è più prevista la tutela della reintegrazione nel posto di lavoro, ma soltanto una indennità risarcitoria omnicomprensiva tra un minino di 12 e un massimo 24 mensilità;  licenziamento per violazione dei criteri di scelta. Come in precedenza, è prevista la tutela della reintegrazione nel posto di lavoro, più il risarcimento del danno e il versamento dei contributi previdenziali. Il risarcimento del danno, però, non può superare 12 mensilità di retribuzione. La nuova disposizione dispone l’applicabilità anche ai licenziamenti collettivi del nuovo regime di impugnazione giudiziale del licenziamento dettato dall’art. 32 della Legge n. 183/10. Quindi 18 Avv. Angelo Zambelli. La nuova disciplina dei licenziamenti collettivi. Benchmarking sulla flessibilità in uscita in Europa pag.59