La notifica del licenziamento avviene mediante l’invio di una lettera raccomandata da parte del
datore di lavoro. Il termine che deve trascorrere tra la notifica del progetto all'amministrazione
e la notifica del licenziamento al lavoratore varia in base al numero dei licenziamenti:
da 10 a 99 licenziamenti: 30 giorni;
da 100 a 249 licenziamenti: 45 giorni;
a partire da 250 licenziamenti: 60 giorni.
Questi termini si applicano anche alla notifica di licenziamenti nelle imprese che dispongono di
una commissione interna o di delegati del personale
La Direzione regionale del lavoro da cui dipende l’impresa o lo stabilimento interessato segue,
fin dall'inizio, lo svolgimento della procedura e può formulare proposte volte a completare o
modificare il piano di salvaguardia dell'occupazione elaborato dal datore di lavoro. Quando
l'impresa dispone di una commissione interna o di delegati del personale, si invia
simultaneamente all'amministrazione copia delle informazioni destinate a queste istanze.
Inoltre dopo la prima riunione dei rappresentanti del personale, la Direzione del lavoro deve
ricevere la notifica del progetto di licenziamenti. Al termine della seconda riunione, vengono
trasmessi all'amministrazione i verbali delle due riunioni, la lista dei lavoratori dipendenti
congedati e lo stato delle modifiche intervenute dalla sua ultima informazione.
Se, nel corso della prima riunione, la commissione interna ha deciso di avvalersi di un
commercialista (per verificare lo stato dei conti a sostegno della procedura di licenziamento), il
datore di lavoro deve informare la Direzione del lavoro.
La Direzione regionale del Lavoro non è tenuta a controllare le motivazioni economiche dei
licenziamenti ma verifica:
il rispetto della procedura di consultazione dei rappresentanti del personale;
l'applicazione di misure d'accompagnamento;
il contenuto del piano di salvaguardia dell'occupazione.
Come accennato, la Direzione del lavoro può formulare delle proposte per completare o
modificare il piano di salvaguardia dell'occupazione, tenendo conto della situazione economica
dell'impresa. Queste proposte sono formulate prima dell'ultima riunione della commissione
interna e comunicate al datore di lavoro e alla commissione interna o ai delegati del personale.
In mancanza di commissione interna o di delegati del personale, sono trasmesse ai lavoratori
dipendenti mediante affissione sui luoghi di lavoro, accompagnate dalla risposta motivata del
datore di lavoro.
Il Tribunale del lavoro è esclusivamente competente per le controversie in materia di
licenziamenti per motivi economici. In particolare, è tenuto a controllare il carattere economico
della ragione invocata per giustificare i licenziamenti.
Le organizzazioni sindacali possono, salvo opposizione del lavoratore, esercitare in sede
giudiziaria ogni azione relativa al licenziamento per motivi economici.
In particolare:
la commissione interna, un sindacato ma anche i lavoratori dipendenti possono
contestare la validità del piano di salvaguardia dell'occupazione e di conseguenza,
investire il giudice delle procedure necessarie per ricorrere al tribunale di grande
istanza;
qualsiasi azione che riguarda la regolarità della procedura di consultazione del
personale deve, pena il rigetto, essere introdotta entro quindici giorni successivi a ogni
riunione della commissione interna;
ogni contestazione che riguarda la regolarità o la validità del licenziamento si prescrive
dopo dodici mesi a partire dall'ultima riunione della commissione interna o, nel quadro
dell'esercizio da parte del lavoratore dipendente del suo diritto individuale di contestare
la regolarità o la validità del licenziamento, a partire dalla notifica di quest'ultimo.
Benchmarking sulla flessibilità in uscita in Europa
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