La durata del preavviso di
licenziamento è determinato dal
contratto di lavoro sia esso
individuale o collettivo. Il licenziamento per giusta causa
“non consente la prosecuzione,
anche provvisoria, del rapporto”,
ossia neppure per il periodo di
preavviso,
dato
che
tale
licenziamento
ha
come
presupposto un inadempimento
imputabile e colpevole
del
prestatore di lavoro che incide
negativamente sulla fiducia del
datore di lavoro sull’esattezza dei
futuri adempimenti. La
giurisprudenza
prevalente
attribuisce efficacia obbligatoria al
preavviso di licenziamento. Nell’ipotesi
in cui una delle parti eserciti la facoltà
di recedere con effetto immediato, il
rapporto si risolve immediatamente
con l’unico obbligo della parte
recedente di corrispondere l’indennità
sostitutiva del preavviso.
Il lavoratore deve osservare per
legge un periodo di preavviso di
un mese. Maggiore è l'anzianità
lavorativa, maggiore è il periodo
di preavviso, che può arrivare
anche a 4 mesi. In caso di dichiarazioni fuorvianti
fatte durante il lavoro; una grave
mancanza a livello di competenza
nello svolgimento del lavoro; furto,
frode o crimini che prevedono una
mancanza di fiducia; falsità che
danneggiano la reputazione del
datore di lavoro o intimidazioni;
danneggiamento intenzionale della
proprietà; divulgazione di segreti
commerciali o professionali; colpe
gravi nell'esercizio delle funzioni
svolte. Il licenziamento irregolare dà diritto a
un risarcimento per i danni subiti che
corrisponde alla retribuzione del
dipendente per il numero di giorni del
preavviso non rilasciato.
Varia in base all’anzianità
lavorativa:
• inferiore alle quattro settimane:
un giorno di preavviso;
• compresa tra quattro settimane
e due anni: una settimana di
preavviso;
• compresa tra due anni e 12
anni: una settimana di preavviso
per ciascun anno di lavoro
ininterrotto;
• più di 12 anni: 12 settimane di
preavviso. In caso di colpa grave
lavoratore,
essendo
licenziamento esecutivo. È prevista l’erogazione di una indennità
di mancato preavviso. Il lavoratore può
ricorrere al tribunale del lavoro entro 3
mesi dalla data di cessazione forzata
del rapporto di lavoro. Il tribunale può
obbligare il datore di lavoro
all’immediato reintegro del lavoratore,
benché nella maggior parte dei casi è
prevista una compensazione fino a un
importo non superiore a 68.400
sterline (circa 80 mila euro).
Italia
Paesi Bassi
Regno Unito
Il datore di lavoro è tenuto a
rispettare un preavviso di 15
giorni a partire dalla notifica del
licenziamento al lavoratore.
del
il
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Spagna
Svezia
La durata del preavviso varia in
base all’anzianità lavorativa:
• se meno di 2 anni, 1 mese
• da 2 a 4 anni, 2 mesi
• da 4 a 6 anni, 3 mesi
• da 6 a 8 anni, 4 mesi
• da 8 a 10 anni, 5 mesi
• oltre 10 anni, 6 mesi
Benchmarking sulla flessibilità in uscita in Europa
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