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La durata del preavviso di licenziamento è determinato dal contratto di lavoro sia esso individuale o collettivo. Il licenziamento per giusta causa “non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, ossia neppure per il periodo di preavviso, dato che tale licenziamento ha come presupposto un inadempimento imputabile e colpevole del prestatore di lavoro che incide negativamente sulla fiducia del datore di lavoro sull’esattezza dei futuri adempimenti. La giurisprudenza prevalente attribuisce efficacia obbligatoria al preavviso di licenziamento. Nell’ipotesi in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve immediatamente con l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso. Il lavoratore deve osservare per legge un periodo di preavviso di un mese. Maggiore è l'anzianità lavorativa, maggiore è il periodo di preavviso, che può arrivare anche a 4 mesi. In caso di dichiarazioni fuorvianti fatte durante il lavoro; una grave mancanza a livello di competenza nello svolgimento del lavoro; furto, frode o crimini che prevedono una mancanza di fiducia; falsità che danneggiano la reputazione del datore di lavoro o intimidazioni; danneggiamento intenzionale della proprietà; divulgazione di segreti commerciali o professionali; colpe gravi nell'esercizio delle funzioni svolte. Il licenziamento irregolare dà diritto a un risarcimento per i danni subiti che corrisponde alla retribuzione del dipendente per il numero di giorni del preavviso non rilasciato. Varia in base all’anzianità lavorativa: • inferiore alle quattro settimane: un giorno di preavviso; • compresa tra quattro settimane e due anni: una settimana di preavviso; • compresa tra due anni e 12 anni: una settimana di preavviso per ciascun anno di lavoro ininterrotto; • più di 12 anni: 12 settimane di preavviso. In caso di colpa grave lavoratore, essendo licenziamento esecutivo. È prevista l’erogazione di una indennità di mancato preavviso. Il lavoratore può ricorrere al tribunale del lavoro entro 3 mesi dalla data di cessazione forzata del rapporto di lavoro. Il tribunale può obbligare il datore di lavoro all’immediato reintegro del lavoratore, benché nella maggior parte dei casi è prevista una compensazione fino a un importo non superiore a 68.400 sterline (circa 80 mila euro). Italia Paesi Bassi Regno Unito Il datore di lavoro è tenuto a rispettare un preavviso di 15 giorni a partire dalla notifica del licenziamento al lavoratore. del il ************** ************** ************** ************** Spagna Svezia La durata del preavviso varia in base all’anzianità lavorativa: • se meno di 2 anni, 1 mese • da 2 a 4 anni, 2 mesi • da 4 a 6 anni, 3 mesi • da 6 a 8 anni, 4 mesi • da 8 a 10 anni, 5 mesi • oltre 10 anni, 6 mesi Benchmarking sulla flessibilità in uscita in Europa pag.52