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SCHEDA RIEPILOGATIVA : Licenziamenti Individuali – Il Preavviso Paese Belgio Danimarca Francia Germania Periodo di preavviso Quando non è previsto alcun preavviso? È previsto un risarcimento al lavoratore per mancato preavviso? ************** ************** La durata del preavviso dipende essenzialmente dall’anzianità di servizio ed è differente per gli operai e gli impiegati. La materia è stata recentemente riformata dalla legge del 12 aprile 2011, che ha introdotto un nuovo sistema per i contratti di lavoro instaurati dopo il 1° gennaio 2012. Vi è poi una distinzione in base alla retribuzione lorda annua del lavoratore. La durata del preavviso di licenziamento è proporzionale all’anzianità di servizio del lavoratore. Si va da un minimo di 1 mese per un’anzianità di servizio di 6 mesi a un massimo di 6 mesi per un’anzianità di servizio di 9 anni. Ma le parti in causa possono concordare per iscritto di estendere la durata del preavviso. Solo in caso di colpa grave. La durata del preavviso di licenziamento è uguale almeno a: • un mese per un'anzianità lavorativa compresa tra 6 mesi e 2 anni; • due mesi per un'anzianità lavorativa uguale o superiore a 2 anni. Il datore di lavoro è dispensato dal rispettare il preavviso per motivi di forza maggiore, di colpa grave del lavoratore. Solo in caso di licenziamento ordinario è dovuto il preavviso (da 4 settimane a 7 mesi secondo l’anzianità aziendale del lavoratore). È prescritta la forma scritta a pena d’inefficacia. Il datore non è tenuto a indicare analiticamente i motivi del licenziamento all’atto della comunicazione, ma se il lavoratore chiede di conoscerli, il datore deve comunicarglieli; in mancanza, il licenziamento resta efficace ma il datore di lavoro risponde degli eventuali danni. Ne caso del licenziamento straordinario non è previsto alcun preavviso. Benchmarking sulla flessibilità in uscita in Europa È previsto un obbligo di preavviso in caso di licenziamento, tranne nei casi in cui il lavoratore abbia commesso colpe gravi. Se il licenziamento è giustificato, il lavoratore ha diritto a un risarcimento nel caso in cui non abbia ricevuto un preavviso al momento del licenziamento. ************** ************** pag.51