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attualmente praticabile unicamente nei confronti dei dirigenti e dei lavoratori in prova). Il principio introdotto dalla successiva legislazione limitativa è infatti quello secondo cui il licenziamento per esser legittimo deve essere necessariamente giustificato da una circostanza di fatto (giustificato motivo o giusta causa) obiettivamente verificabile. In caso di impugnazione giudiziaria spetta al datore di lavoro di fornirne la prova 11 . Fatta questa necessaria premessa, è stato osservato che l’art. 2118, prevede che ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato con l’obbligo di concedere alla controparte un termine di preavviso, in mancanza del quale, il recedente deve corrispondere alla controparte un’indennità (avente natura risarcitoria) equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso stesso (indennità sostitutiva del preavviso). Il preavviso risponde alla necessità di evitare un eccessivo turbamento economico all’altro contraente, dandogli un tempo adeguato per provvedere diversamente. La giurisprudenza prevalente attribuisce efficacia obbligatoria al preavviso di licenziamento. Nell’ipotesi quindi in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve immediatamente con l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso. Nel caso di malattia sopravvenuta, la giurisprudenza ritiene che il preavviso lavorato è soggetto a sospensione per sopravvenuta malattia del prestatore di lavoro, nei limiti del periodo di comporto. Secondo la giurisprudenza è poi legittima la clausola di un contratto individuale di lavoro che preveda la sostituzione del preavviso con la relativa indennità, in quanto il codice civile non garantisce un diritto indisponibile al periodo di preavviso e, perciò, la prosecuzione del rapporto di lavoro e delle relative obbligazioni fino alla scadenza del termine del preavviso, è derogabile dalle parti attraverso la pattuizione della cessazione immediata del rapporto con la comunicazione del recesso. La durata del preavviso è determinata dal contratto di lavoro, sia esso individuale o collettivo. In mancanza di previsione della contrattazione collettiva, la durata del preavviso è regolamentata dall’art. 10, RDL n. 1825/24. L’indennità sostitutiva del preavviso rientrando nella base imponibile contributiva, è soggetta a contribuzione sociale e perciò in linea generale deve essere assoggettata a normale contribuzione per le quote a carico del prestatore di lavoro e del datore di lavoro. Con riferimento al trattamento fiscale, all’indennità sostitutiva del preavviso, si applica la medesima aliquota determinata per calcolare l’IRPEF sul trattamento di fine rapporto, in quanto percepita “una volta tanto in dipendenza della cessazione” del rapporto di lavoro subordinato 12 . Il licenziamento per giusta causa “non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, ossia neppure per il periodo di preavviso, dato che tale licenziamento ha come presupposto un inadempimento imputabile e colpevole del prestatore di lavoro che incide negativamente sulla fiducia del datore di lavoro sull’esattezza dei futuri adempimenti 13 . PAESI BASSI Il dipendente deve osservare per legge un periodo di preavviso di un mese, che può essere allungato dal contratto di lavoro. Il datore di lavoro deve osservare un preavviso che varia a seconda dell'anzianità del lavoratore. È da considerare irregolare un licenziamento allorquando non sono rispettate le norme sul preavviso. Un licenziamento irregolare, pur essendo efficace, dà diritto ad un risarcimento per i 11 Fonte: Ministero del Lavoro 12 Ibidem Nota 4. 13 Ibidem Nota 8 Benchmarking sulla flessibilità in uscita in Europa pag.46