In caso di dimissioni i termini sono notevolmente ridotti, si prevedono infatti 14 giorni per
un’anzianità di servizio fino a 20 anni e 28 giorni per tutti quelli che superano i 20 anni di
servizio.
In entrambi i casi, invece, i termini decorrono dal lunedì successivo alla settimana in cui
l’avviso di interruzione del rapporto è stato notificato all’altra parte.
Nel quadro di un progressivo raccordo tra le prerogative previste per gli operai e gli impiegati
nell’ambito del contratto di lavoro, la legge prevede una vera e propria indennità di
licenziamento a carico dell’ONEM (Office National de l'Emploi) in misura fissa pari 1.250 euro
per coloro che hanno iniziato a lavorare con il regime in vigore da gennaio 2012, variabile in
relazione all’anzianità per coloro che lavoravano prima della riforma:
 1.250 euro per coloro con anzianità lavorativa < 5 anni;
 2.500 euro per coloro con anzianità lavorativa compresa tra i 5 e i 9 anni;
 3.750 euro per coloro con anzianità lavorativa pari a 10 o più anni.
Tale indennità è accordata a tutti gli operai (ma anche ai lavoratori domestici e a coloro che
lavorano mediante “buoni servizio”) con l’esclusione dei casi in cui il licenziamento avviene per
gravi motivi, non è tassata ed è cumulabile con l’indennità di disoccupazione. È erogata dagli
organismi di pagamento che gestiscono i pagamenti dell’indennità di disoccupazione (nella
maggior parte dei casi, “casse” organizzate dai sindacati).
Per gli impiegati le modifiche introdotte dal nuovo regime sono meno pregnanti rispetto quanto
previsto per gli operai. Innanzitutto tanto nel vecchio, quanto nel nuovo regime il preavviso
decorre dal primo del mese successivo a quello della notifica all’altra parte.
Vi è poi una distinzione in base alla retribuzione lorda annua del lavoratore. Se questa non
supera i 32.254 euro lordi, tanto nel vecchio quanto nel nuovo sistema, i termini di preavviso
si calcolano in 3 mesi per ogni 5 anni di anzianità lavorativa (in tal caso è sufficiente che la
tranche di 5 anni abbia inizio, pertanto, ed esempio, in caso di anzianità lavorativa pari a 6
anni il preavviso sarà comunque di 6 mesi).
Per coloro con una retribuzione annuale lorda compresa tra i 32.254 e i 64.508 euro, bisogna
distinguere tra il vecchio ed il nuovo regime.
Il nuovo regime prevede i seguenti termini di preavviso:
anzianità
lavorativa
< 3 anni
3 anni
4 anni
5 anni
6 anni o più
Preavviso
91 giorni
120 giorni
150 giorni
182 giorni
30 giorni per ogni anno
iniziato
Per coloro a cui si applica il vecchio regime il calcolo dei termini di preavviso segue delle regole
molto particolari, essendo il più delle volte fissati convenzionalmente dalle parti. In caso di
mancato accordo è il tribunale competente a stabilire i termini del preavviso che non possono,
comunque, essere inferiori a quanto previsto per gli impiegati che guadagnano meno della
prima soglia prevista dalla legislazione belga, ovvero 32.254 euro.
Il tribunale nello stabilire tali termini tiene conto di alcuni fattori relativi al caso in esame, tra
cui assumono rilevanza i motivi del licenziamento e le dimensioni dell’impresa.
È previsto, inoltre, nella generalità dei casi il ricorso ad una griglia utile a calcolare i termini di
preavviso in funzione della anzianità di servizio, dell’età, della retribuzione; la più famosa di
queste griglie è la “Grille Claeys” dal nome del noto avvocato lavorista brussellese che l’ha
messa a punto.
Benchmarking sulla flessibilità in uscita in Europa
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