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In caso di dimissioni i termini sono notevolmente ridotti, si prevedono infatti 14 giorni per un’anzianità di servizio fino a 20 anni e 28 giorni per tutti quelli che superano i 20 anni di servizio. In entrambi i casi, invece, i termini decorrono dal lunedì successivo alla settimana in cui l’avviso di interruzione del rapporto è stato notificato all’altra parte. Nel quadro di un progressivo raccordo tra le prerogative previste per gli operai e gli impiegati nell’ambito del contratto di lavoro, la legge prevede una vera e propria indennità di licenziamento a carico dell’ONEM (Office National de l'Emploi) in misura fissa pari 1.250 euro per coloro che hanno iniziato a lavorare con il regime in vigore da gennaio 2012, variabile in relazione all’anzianità per coloro che lavoravano prima della riforma:  1.250 euro per coloro con anzianità lavorativa < 5 anni;  2.500 euro per coloro con anzianità lavorativa compresa tra i 5 e i 9 anni;  3.750 euro per coloro con anzianità lavorativa pari a 10 o più anni. Tale indennità è accordata a tutti gli operai (ma anche ai lavoratori domestici e a coloro che lavorano mediante “buoni servizio”) con l’esclusione dei casi in cui il licenziamento avviene per gravi motivi, non è tassata ed è cumulabile con l’indennità di disoccupazione. È erogata dagli organismi di pagamento che gestiscono i pagamenti dell’indennità di disoccupazione (nella maggior parte dei casi, “casse” organizzate dai sindacati). Per gli impiegati le modifiche introdotte dal nuovo regime sono meno pregnanti rispetto quanto previsto per gli operai. Innanzitutto tanto nel vecchio, quanto nel nuovo regime il preavviso decorre dal primo del mese successivo a quello della notifica all’altra parte. Vi è poi una distinzione in base alla retribuzione lorda annua del lavoratore. Se questa non supera i 32.254 euro lordi, tanto nel vecchio quanto nel nuovo sistema, i termini di preavviso si calcolano in 3 mesi per ogni 5 anni di anzianità lavorativa (in tal caso è sufficiente che la tranche di 5 anni abbia inizio, pertanto, ed esempio, in caso di anzianità lavorativa pari a 6 anni il preavviso sarà comunque di 6 mesi). Per coloro con una retribuzione annuale lorda compresa tra i 32.254 e i 64.508 euro, bisogna distinguere tra il vecchio ed il nuovo regime. Il nuovo regime prevede i seguenti termini di preavviso: anzianità lavorativa < 3 anni 3 anni 4 anni 5 anni 6 anni o più Preavviso 91 giorni 120 giorni 150 giorni 182 giorni 30 giorni per ogni anno iniziato Per coloro a cui si applica il vecchio regime il calcolo dei termini di preavviso segue delle regole molto particolari, essendo il più delle volte fissati convenzionalmente dalle parti. In caso di mancato accordo è il tribunale competente a stabilire i termini del preavviso che non possono, comunque, essere inferiori a quanto previsto per gli impiegati che guadagnano meno della prima soglia prevista dalla legislazione belga, ovvero 32.254 euro. Il tribunale nello stabilire tali termini tiene conto di alcuni fattori relativi al caso in esame, tra cui assumono rilevanza i motivi del licenziamento e le dimensioni dell’impresa. È previsto, inoltre, nella generalità dei casi il ricorso ad una griglia utile a calcolare i termini di preavviso in funzione della anzianità di servizio, dell’età, della retribuzione; la più famosa di queste griglie è la “Grille Claeys” dal nome del noto avvocato lavorista brussellese che l’ha messa a punto. Benchmarking sulla flessibilità in uscita in Europa pag.42