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1.3 IL PREAVVISO BELGIO In Belgio i contratti di lavoro a tempo indeterminato possono essere rescissi per volontà di uno dei due contraenti. Come detto, è necessario, in alcuni casi, dare un determinato preavviso all’altra parte, vale a dire un periodo di tempo in cui il contratto procede regolarmente, ma la parte che ha deciso di porre fine al contratto di lavoro ha comunicato che il rapporto è entrato nella fase terminale. La durata del preavviso dipende essenzialmente dall’anzianità di servizio ed è differente per gli operai e gli impiegati. Tra l’altro, la materia è stata recentemente riformata dalla legge del 12 aprile 2011, che ha introdotto un nuovo sistema per i contratti di lavoro instaurati dopo il 1° gennaio 2012. Per tutti coloro invece occupati prima di tale data o per quelli che non hanno subìto un’interruzione dell’attività lavorativa superiore ai 7 giorni tra diversi contratti, continua ad applicarsi il sistema precedente, regolato dal Contratto collettivo nazionale n.75 del 20 dicembre del 2009 siglato in seno al Consiglio nazionale del Lavoro per il settore privato, e dalla legge del 3 luglio 1978 (modificata dalla Legge del 22 aprile 2003) per il settore pubblico. Entrambi i sistemi (nuovo e vecchio) sono considerati suppletivi, nel senso che è possibile derogarvi per Decreto Reale, su proposta della Commissione Paritaria competente. È inoltre possibile fissare per i diversi settori un sistema equivalente di stabilità dell’impiego, anche attraverso delle indennità precise a carico di regimi complementari a quello pubblico. Il tempo di preavviso deve necessariamente essere inserito all’interno del regolamento dell’impresa. Tuttavia, tale inserimento ha scopo puramente informativo, in considerazione del fatto che in caso di contraddizione tra i regolamenti e le leggi o i decreti settoriali, i tempi previsti da questi ultimi sono quelli che vengono applicati. In generale il licenziamento mediante preavviso deve essere notificato per iscritto, mediante raccomandata o ufficiale giudiziario, e deve contenere il termine dal quale inizia a decorrere e la durata. Il decorso del preavviso è sospeso, in caso di “licenziamento”, in determinati casi previsti dalla legge: malattia, maternità, detenzione preventiva, servizio militare, giorni di riposi compensatori e ferie, periodi di disoccupazione economica o forzata. Al contrario, in caso di “dimissione” le circostanze sopra esposte non vengono considerate utili alla sospensione del decorso del termine di preavviso. La legge prevede un diritto molto interessante in capo ai lavoratori durante il decorso del preavviso, ovverosia quello di assentarsi dal lavoro, mantenendo la retribuzione, per cercare un nuova occupazione per un giorno alla settimana. Per i lavoratori con una retribuzione lorda annuale superiore a 32.254 (base 2013) tale diritto si applica negli ultimi 6 mesi, prima è limitato a ½ giornata a settimana. La legge, come detto, distingue i termini di preavviso che possono essere applicati alle due macro categorie impiegati e operai. Più in particolare per quel che riguarda gli operai i tempi di preavviso sono i seguenti: Anzianità di servizio < di 6 mesi Da 6 mesi a 5 anni Da 5 a 10 anni Da 10 a 15 anni Da 15 a 20 anni Oltre i 20 anni Vecchio Sistema Nuovo Sistema 28 giorni, con possibilità di ridurre a 7 gg in presenza di particolari clausole 35 giorni 40 giorni 42 giorni 48 giorni 56 giorni 64 giorni 84 giorni 97 giorni 112 giorni 129 giorni Benchmarking sulla flessibilità in uscita in Europa pag.41