1.3 IL PREAVVISO
BELGIO
In Belgio i contratti di lavoro a tempo indeterminato possono essere rescissi per volontà di uno
dei due contraenti. Come detto, è necessario, in alcuni casi, dare un determinato preavviso
all’altra parte, vale a dire un periodo di tempo in cui il contratto procede regolarmente, ma la
parte che ha deciso di porre fine al contratto di lavoro ha comunicato che il rapporto è entrato
nella fase terminale.
La durata del preavviso dipende essenzialmente dall’anzianità di servizio ed è differente per gli
operai e gli impiegati. Tra l’altro, la materia è stata recentemente riformata dalla legge del 12
aprile 2011, che ha introdotto un nuovo sistema per i contratti di lavoro instaurati dopo il 1°
gennaio 2012. Per tutti coloro invece occupati prima di tale data o per quelli che non hanno
subìto un’interruzione dell’attività lavorativa superiore ai 7 giorni tra diversi contratti, continua
ad applicarsi il sistema precedente, regolato dal Contratto collettivo nazionale n.75 del 20
dicembre del 2009 siglato in seno al Consiglio nazionale del Lavoro per il settore privato, e
dalla legge del 3 luglio 1978 (modificata dalla Legge del 22 aprile 2003) per il settore pubblico.
Entrambi i sistemi (nuovo e vecchio) sono considerati suppletivi, nel senso che è possibile
derogarvi per Decreto Reale, su proposta della Commissione Paritaria competente. È inoltre
possibile fissare per i diversi settori un sistema equivalente di stabilità dell’impiego, anche
attraverso delle indennità precise a carico di regimi complementari a quello pubblico.
Il tempo di preavviso deve necessariamente essere inserito all’interno del regolamento
dell’impresa. Tuttavia, tale inserimento ha scopo puramente informativo, in considerazione del
fatto che in caso di contraddizione tra i regolamenti e le leggi o i decreti settoriali, i tempi
previsti da questi ultimi sono quelli che vengono applicati.
In generale il licenziamento mediante preavviso deve essere notificato per iscritto, mediante
raccomandata o ufficiale giudiziario, e deve contenere il termine dal quale inizia a decorrere e
la durata.
Il decorso del preavviso è sospeso, in caso di “licenziamento”, in determinati casi previsti dalla
legge: malattia, maternità, detenzione preventiva, servizio militare, giorni di riposi
compensatori e ferie, periodi di disoccupazione economica o forzata. Al contrario, in caso di
“dimissione” le circostanze sopra esposte non vengono considerate utili alla sospensione del
decorso del termine di preavviso.
La legge prevede un diritto molto interessante in capo ai lavoratori durante il decorso del
preavviso, ovverosia quello di assentarsi dal lavoro, mantenendo la retribuzione, per cercare
un nuova occupazione per un giorno alla settimana. Per i lavoratori con una retribuzione lorda
annuale superiore a 32.254 (base 2013) tale diritto si applica negli ultimi 6 mesi, prima è
limitato a ½ giornata a settimana.
La legge, come detto, distingue i termini di preavviso che possono essere applicati alle due
macro categorie impiegati e operai.
Più in particolare per quel che riguarda gli operai i tempi di preavviso sono i seguenti:
Anzianità di
servizio
< di 6 mesi
Da 6 mesi a 5 anni
Da 5 a 10 anni
Da 10 a 15 anni
Da 15 a 20 anni
Oltre i 20 anni
Vecchio Sistema
Nuovo Sistema
28 giorni, con possibilità di ridurre a 7 gg in
presenza di particolari clausole
35 giorni
40 giorni
42 giorni
48 giorni
56 giorni
64 giorni
84 giorni
97 giorni
112 giorni
129 giorni
Benchmarking sulla flessibilità in uscita in Europa
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