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relazione al risarcimento o alle prospettive di trovare un lavoro, il lavoratore deve sostenere un disagio sproporzionato; quando il licenziamento non rispetta le regole di anzianità previste nel caso di licenziamento economico. Regno Unito Spagna Svezia • Il lavoratore non è in grado o risulta sotto-qualificato per lo svolgimento della mansione assegnata • La condotta del lavoratore risulta insoddisfacente (per mancato rispetto del codice etico aziendale o grave condotta) • Il lavoratore è impossibilitato a prestare la propria attività; • Il lavoratore risulta in esubero; • Esistenza di altri motivi fondamentali (es. rifiuto ad accettare cambiamenti relativi ai termini e alle condizioni di lavoro). Il licenziamento è considerato illegittimo nel caso di palese violazione da parte datoriale del contratto di lavoro, per esempio, la mancanza di preavviso. • Incompetenza del lavoratore • Incapacità del lavoratore di adattarsi alle modifiche tecnologiche operate nel suo posto di lavoro, • In caso di contratti a tempo indeterminato conclusi con la pubblica amministrazione, per la realizzazione di opere pubbliche quando il finanziamento non è più disponibile o insufficiente • Per assenteismo sul lavoro Il licenziamento in tronco è accostabile al licenziamento per giusta causa dell’ordinamento italiano. Tale modalità è consentita solo in caso di grosse negligenze da parte del dipendente nei suoi obblighi verso il datore di lavoro. ************** È necessario procedere al licenziamento entro due mesi dal momento in cui il datore di lavoro è venuto a conoscenza dei fatti che portano alla rescissione, altrimenti il licenziamento non è valido. Benchmarking sulla flessibilità in uscita in Europa Il lavoratore può avviare un’azione legale entro 3 mesi dalla conclusione del rapporto di lavoro. Il lavoratore ha la possibilità di impugnare la procedura di licenziamento attivata nei suoi confronti. In caso di annullamento del licenziamento il datore di lavoro dispone di 5 giorni, a partire dalla notifica della sentenza, per scegliere tra il reintegro del lavoratore e il pagamento degli stipendi non percepiti oppure il versamento delle seguenti indennità: • versamento di 45 giorni di stipendio per anno di servizio con un tetto di 45 mensilità; • versamento degli stipendi non pagati dalla data del licenziamento fino alla data della notifica della sentenza; • obbligo di versamento dei contributi sociali per lo stesso periodo. ************** pag.40