relazione al risarcimento o alle
prospettive di trovare un lavoro, il
lavoratore deve sostenere un disagio
sproporzionato; quando il licenziamento
non rispetta le regole di anzianità
previste nel caso di licenziamento
economico.
Regno Unito
Spagna
Svezia
• Il lavoratore non è in grado o
risulta sotto-qualificato per lo
svolgimento della mansione
assegnata
• La condotta del lavoratore
risulta
insoddisfacente
(per
mancato rispetto del codice etico
aziendale o grave condotta)
• Il lavoratore è impossibilitato a
prestare la propria attività;
• Il lavoratore risulta in esubero;
• Esistenza di altri motivi
fondamentali (es. rifiuto ad
accettare cambiamenti relativi ai
termini e alle condizioni di
lavoro).
Il licenziamento è considerato illegittimo
nel caso di palese violazione da parte
datoriale del contratto di lavoro, per
esempio, la mancanza di preavviso.
• Incompetenza del lavoratore
• Incapacità del lavoratore di
adattarsi
alle
modifiche
tecnologiche operate nel suo
posto di lavoro,
• In caso di contratti a tempo
indeterminato conclusi con la
pubblica amministrazione, per la
realizzazione di opere pubbliche
quando il finanziamento non è
più disponibile o insufficiente
• Per assenteismo sul lavoro
Il licenziamento in tronco è
accostabile al licenziamento per
giusta causa dell’ordinamento
italiano.
Tale modalità è
consentita solo in caso di grosse
negligenze
da
parte
del
dipendente nei suoi obblighi
verso il datore di lavoro.
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È necessario procedere al licenziamento
entro due mesi dal momento in cui il
datore di lavoro è venuto a conoscenza
dei fatti che portano alla rescissione,
altrimenti il licenziamento non è valido.
Benchmarking sulla flessibilità in uscita in Europa
Il lavoratore può avviare un’azione legale
entro 3 mesi dalla conclusione del
rapporto di lavoro.
Il lavoratore ha la possibilità di
impugnare la procedura di licenziamento
attivata nei suoi confronti. In caso di
annullamento del licenziamento il datore
di lavoro dispone di 5 giorni, a partire
dalla notifica della sentenza, per
scegliere tra il reintegro del lavoratore e
il pagamento degli stipendi non percepiti
oppure il versamento delle seguenti
indennità:
• versamento di 45 giorni di stipendio
per anno di servizio con un tetto di 45
mensilità;
• versamento degli stipendi non pagati
dalla data del licenziamento fino alla
data della notifica della sentenza;
• obbligo di versamento dei contributi
sociali per lo stesso periodo.
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