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alla valutazione dei giudici. sindacalisti); • ingiustificato (quando è fondato su una ragione considerata come senza causa reale e seria); • irregolare (quando la procedura non è stata rispettata). possibile soltanto nelle condizioni cumulative seguenti: • se il lavoratore dipendente ha almeno 2 anni di anzianità; • se l'impresa impiega almeno 11 lavoratori; • se né il datore di lavoro, né il lavoratore si oppongono alla reintegrazione. Non è previsto il reintegro del lavoratore in caso di semplice irregolarità della procedura di licenziamento. I motivi che giustificano il licenziamento ordinario possono riguardare: la persona del lavoratore; il suo comportamento; l’attività dell’impresa. Il licenziamento (individuale o collettivo) motivato da urgenti esigenze aziendali è socialmente ingiustificato, se il datore di lavoro, non procede alla scelta del lavoratore da licenziare tenendo conto di criteri quali: anzianità aziendale, età del lavoratore, carichi familiari, obblighi di mantenimento ed eventuali handicap del lavoratore. Su richiesta del lavoratore, il datore di lavoro deve indicare i criteri in base ai quali ha scelto la persona o le persone da licenziare. A partire dalla ricezione della lettera di licenziamento, il lavoratore ha 3 settimane per impugnarlo davanti il Tribunale del lavoro. In mancanza, il licenziamento è considerato valido ed efficace fin dal giorno della ricezione della comunicazione. Il licenziamento per giusta causa scatta quando si verifica una circostanza così grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro. Si differenzia dal giustificato motivo soggettivo per la maggiore gravità dell’inadempimento. Quando il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto posto a base del recesso o perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro secondo il regime sanzionatorio previsto nelle ipotesi di licenziamento disciplinare illegittimo. In caso di licenziamento il lavoratore può impugnarlo rivolgendosi al Giudice affinché stabilisca se sussista o meno la giusta causa di licenziamento e se sia stata rispettata la regola codicistica della proporzionalità della sanzione. Il Giudice a tal fine deve accertare se la mancanza commessa dal dipendente, risulti obiettivamente e subiettivamente idonea a ledere in modo grave la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente. La Legge Fornero ha introdotto un procedimento speciale, cosiddetto processo breve, per l’impugnazione dei licenziamenti privi di giusta causa con l’obiettivo di fornire al lavoratore uno strumento che risolva, in tempi brevi, le controversie sui licenziamenti illegittimi instaurate in Tribunale. • Motivi commerciali o economici • Motivi collegati al rendimento del lavoratore • Problemi irrisolvibili nel rapporto tra datore di lavoro e lavoratore Il licenziamento è considerato irregolare se non sono rispettate le norme sul preavviso e dà diritto a un risarcimento, per i danni subiti, corrispondente alla retribuzione del dipendente per il numero di giorni del preavviso non rilasciato. Un licenziamento può essere considerato irragionevole in diversi casi: quando non viene dato alcun motivo o solo un pretesto per il licenziamento; se, in Se il lavoratore ritiene che il licenziamento sia irragionevole può fare ricorso alla corte entro sei mesi dal licenziamento, presentando una domanda di indennità o di reintegro, anche se quest'ultimo è raramente concesso. Germania Italia Paesi Bassi Benchmarking sulla flessibilità in uscita in Europa pag.39