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sulla prevenzione o i professori universitari che insegnano nelle Università “libere”. In alcuni casi sono gli stessi contratti collettivi a stabili una maggiore protezione per i lavoratori di determinati settori o imprese. Nella seconda tipologia si possono annoverare coloro che beneficiano di particolari diritti sociali, come ad esempio lavoratrici in stato interessante o in maternità, lavoratori in congedo parentale, in congedo per studio, ecc.. In tali casi il datore di lavoro rimane libero di licenziare per circostanze non riconducibili all’evento protetto e, comunque, in caso di licenziamento irregolare sarà costretto a pagare un’indennità di “protezione”, pari alla retribuzione del lavoratore per un certo numero di mesi (da 3 a 6). Nell’ultima tipologia sono ricompresi i delegati ai consigli d’impresa, i membri del comitato per la prevenzione e la protezione e i canditati alle elezioni sociali, che non possono essere licenziati salvo che per “gravi” motivi, giudicati tali dal tribunale del lavoro dopo un preciso iter, o per motivi economici, accordati dalla commissione paritaria competente secondo una procedura particolare. In tale contesto sono assimilati al licenziamento irregolare: la modifica delle condizioni unilaterali delle condizioni di lavoro, o determinati comportamenti assimilabili, di fatto, ad una conclusione del contratto. In caso di licenziamento irregolare di delegati sindacali è prevista la possibilità per questi ultimi di chiedere di essere reintegrati al lavoro. In caso di accoglimento della domanda, il lavoratore reintegrato ha diritto al pagamento delle mensilità e dei contributi non versati. Nell’ipotesi in cui il lavoratore non chieda di essere reintegrato al lavoro, il lavoratore licenziato illegalmente ha diritto ad un’indennità pari a :  2 anni di retribuzione, con un’anzianità di servizio inferiore ai 10 anni;  3 anni di retribuzione, con un’anzianità di servizio compresa tra 10 e 20 anni;  4 anni di retribuzione, con un’anzianità di servizio superiore ai 20 anni. In caso di richiesta di reintegrazione rifiutata dal datore di lavoro, il lavoratore ha diritto, oltre alle indennità sopra descritte, al pagamento della retribuzione fino alla conclusione del mandato per cui era stato eletto. DANIMARCA In generale non esiste un divieto formale di licenziamento senza giusta causa, anche se i contratti prevedono che i licenziamenti ipotizzabili siano fondati su una giusta causa, che può dipendere o dal comportamento del lavoratore e dalle sue performance o dalle condizioni economiche dell’azienda. Nel caso di un licenziamento dovuto a performance del lavoratore ritenute insufficienti, è necessario che il licenziamento sia preceduto da uno o più avvisi scritti che possano consentire al dipendente di porre rimedio alla situazione ed evitare il licenziamento. Nel caso di un licenziamento per motivi economici, è necessario che questi si concretizzino nell’esigenza di una riorganizzazione del lavoro che richieda una riduzione dell’organico. In quest’ultimo caso i datori di lavoro devono garantire che i criteri di selezione dei lavoratori da licenziare non siano basati su motivi discriminatori, come età, sesso, religione, ecc. Non è richiesta alcuna autorizzazione per poter effettuare un licenziamento individuale. Non è prevista per legge alcuna procedura predefinita, tuttavia la maggior parte dei contratti di lavoro prevedono che sia seguita una procedura. Se il dipendente da licenziare è un sindacalista occorre seguire particolari procedimenti, come ad esempio porre in essere dei negoziati con i sindacati prima del licenziamento. Benchmarking sulla flessibilità in uscita in Europa pag.28