Con la Riforma Fornero, per le imprese fino a 15 dipendenti, quasi nulla è cambiato rispetto al
passato e quindi, in caso di licenziamento illegittimo (per insussistenza di giusta causa o
giustificato motivo soggettivo) per tali imprese rimane la mera tutela obbligatoria di cui all'art.
8 della Legge n. 604/66 e cioè la facoltà del datore di lavoro di riammettere in servizio il
lavoratore licenziato o in sostituzione di risarcirlo nella misura stabilita dal Giudice tra 2,5 e 6
mensilità. La novità della Riforma riguarda quindi l’ambito dei licenziamenti illegittimi per le
imprese con più di 15 dipendenti. Dopo l’entrata in vigore della Legge Fornero, in forza delle
previsioni dell’art. 1, comma 42, l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori viene sostanzialmente
modificato nei primi sei commi dell’articolo 18, testo previgente.
Il nuovo testo dell’art. 18 prevede che il giudice in caso di licenziamento disciplinare, non
possa più applicare il precedente regime di tutela reintegratoria e risarcitoria piena e cioè la
reintegrazione del lavoratore ed il risarcimento pieno del danno, oggi rimasto solo in tutti i casi
di nullità del licenziamento, perché discriminatorio oppure comminato in costanza di
matrimonio o in violazione delle tutele previste in materia di maternità o paternità oppure negli
altri casi previsti dalla legge o nei casi in cui il licenziamento sia inefficace perché intimato in
forma orale, ma debba applicare uno dei seguenti tre nuovi regimi di tutela:
Primo regime: reintegro e risarcimento attenuato (max 12 mensilità.) Il primo regime viene in
considerazione nelle sole tassative ipotesi in cui il giudice accerti che il fatto (che ha dato causa
al licenziamento) non sussiste, ovvero nel caso in cui ritenga che il fatto rientri nelle condotte
punibili con una sanzione conservativa, sulla base delle disposizioni del contratto collettivo
applicato, ovvero dei codici disciplinari applicabili alla fattispecie in esame. Nelle suddette
ipotesi quindi pur continuandosi ad applicarsi la tutela reintegratoria, unitamente a quella
risarcitoria il legislatore ha inteso mitigare gli effetti economici della tutela.
Secondo regime: solo tutela obbligatoria standard (da 12 a 24 mensilità) Il secondo regime,
disciplinato dal nuovo comma 5 dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori, si applica nelle “altre
ipotesi” in cui emerge in giudizio che non ci sono gli estremi per la giusta causa o per il
giustificato motivo soggettivo. In tal caso il lavoratore avrà diritto alla sola tutela risarcitoria.
Il datore di lavoro sarà “solo” condannato al pagamento di un’indennità risarcitoria compresa
tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale
di fatto percepita dal lavoratore e determinata dal giudice in relazione all’anzianità del
lavoratore, al numero dei dipendenti, alle dimensioni dell’attività economica ed al
comportamento ed alle condizioni delle parti.
Terzo regime: solo tutela risarcitoria attenuata (da 6 a 12 mensilità) Il terzo regime viene in
considerazione nell’ipotesi di violazione delle regole procedurali previste dall’art. 7 della Legge
n. 300/70 o di mancanza di motivazione nella comunicazione del licenziamento. Il Giudice
quindi a fronte di un vizio nella procedura disciplinare, non potrà dichiarare la reintegrazione,
ma il rapporto dovrà considerarsi risolto con effetto dalla data del licenziamento e condannerà i
datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria 5 .
PAESI BASSI
I Paesi Bassi rappresentano un caso particolare di flessicurezza, poiché ne hanno interpretato
la filosofia in termini innovativi rispetto al classico modello danese. La differenza principale è
da riscontrare in tre aspetti di fondo:
una strategia mirata all’erogazione privatistica dei servizi per l’impiego, che sono
decentrati e fondati su una significativa interazione tra la sfera pubblica e quella
privata;
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Avv. Roberto Pasqua. Il licenziamento disciplinare e la Riforma Fornero. AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani
Benchmarking sulla flessibilità in uscita in Europa
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