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della quale è lasciata al datore di lavoro la scelta se riassumere il lavoratore ingiustamente licenziato od invece pagargli un'indennità sostitutiva della riassunzione, si affianca, con l'entrata in vigore della Legge n. 300/70, la tutela cosiddetta reale; il datore di lavoro rientrante nell'ambito di operatività dell'art. 18 è tenuto a reintegrare nel posto di lavoro il lavoratore illegittimamente licenziato, essendo obbligato comunque a pagargli la retribuzione dal momento della sentenza di condanna a quello dell'effettiva reintegrazione. La disciplina limitativa del licenziamento individuale risultante dalle menzionate Leggi si applica nei confronti dei lavoratori che rivestono la qualifica di impiegato ed operaio e, per quelli assunti in prova, dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva (art. 10 Legge n. 604/66). Le diciture "tutela obbligatoria" e "tutela reale" fanno riferimento alle diverse conseguenze ricollegate all'accertata illegittimità del licenziamento a seconda, essenzialmente, dei requisiti dimensionali del datore di lavoro. La distinzione attiene quindi alle modalità con le quali viene attuata la riparazione in caso di riconosciuta violazione della regola sostanziale della necessaria giustificazione del licenziamento. C'è stato poi un intervento razionalizzatore operato dalla Legge n. 108/90 che determinando con precisione le aree di operatività della tutela reale e di quella obbligatoria ha anche introdotto rilevanti innovazioni, la più importante delle quali è stata l'estensione della seconda forma di tutela (quella obbligatoria), in modo pressoché generalizzato, anche ai lavoratori occupati presso datori di lavoro di piccole dimensioni (con non più di 15 dipendenti). La tutela reale si applica nei confronti dei datori di lavoro privati che occupano più di 15 dipendenti nell'unità produttiva in cui ha avuto luogo il licenziamento, oppure nell'ambito dello stesso Comune (per le imprese agricole la soglia al di sopra della quale la tutela reale si rende applicabile è di 5 dipendenti), nonché nei confronti dei datori di lavoro che, pur non raggiungendo i limiti dimensionali prescritti con riguardo alle singole unità produttive ovvero agli ambiti comunali, occupano comunque più di 60 prestatori di lavoro 4 . Un licenziamento è disciplinare in tutti i casi in cui viene sanzionata una inadempienza e/o una trasgressione del lavoratore ed implica, per tale ragione, la previa osservanza delle garanzie procedimentali di irrogazione stabilite dall'art. 7, Legge n. 300/70. Il licenziamento disciplinare può essere intimato in presenza di una giusta causa (art. 2119 cod. civ.), ossia una condotta del lavoratore di tale gravità da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, o di un giustificato motivo soggettivo (art. 3, Legge n. 604/66), ossia un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore. L’obbligatorietà della preventiva contestazione ed il rispetto delle regole procedurali dell’art. 7, Statuto dei Lavoratori, costituiscono espressione di principi fondamentali di ogni sistema penale. In tal senso, le pronunzie della Corte Costituzionale confermano il valore inderogabile della procedura, posta a presidio di valori fondamentali dell’ordinamento, quale il diritto di difesa. L’onere di provare l’effettiva sussistenza del fatto contestato (posto alla base del licenziamento disciplinare) ricade sul datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 5 della Legge 604/1966. Il fatto contestato consiste nel fatto materiale (azione o omissione, nesso di causalità, evento) e nel cosiddetto elemento soggettivo (dolo, colpa, intensità di entrambi, eccetera). La Riforma Fornero ha introdotto alcune sostanziali modifiche al regime dei licenziamenti disciplinari con la volontà di attenuare l’impatto di decisioni giudiziarie che finora hanno avuto effetti devastanti sulle imprese che ritenevano di avere legittimamente licenziato un lavoratore e che si sono invece viste condannate, anche dopo anni, sulla base di una valutazione di minore gravità del fatto contestato, alla reintegra del lavoratore ed al risarcimento ed al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra con i conseguenti oneri contributivi aggravati dalle sanzioni di omissione contributiva. 4 Fonte: Ministero del Lavoro Benchmarking sulla flessibilità in uscita in Europa pag.16