sanziona con la nullità il licenziamento per futili motivi, discriminatorio o totalmente
immotivato, ovvero quello che non tenga conto nemmeno minimamente di criteri sociali quando
si tratti di scegliere un lavoratore da licenziare tra altri.
ITALIA
La Riforma del lavoro attuata con la Legge n. 92/12 (Legge Fornero) introduce una serie di
novità in materia di licenziamento. In particolare la Legge ha modificato gli artt. 6
(impugnazione del licenziamento) e 7 (licenziamento per giustificato motivo oggettivo) della
Legge n. 604/66 e l’art. 18 della Legge n. 300/70 (Statuto dei lavoratori), in materia di
licenziamenti individuali. Ha introdotto novità anche rispetto ai frequenti vizi, non solo formali,
delle procedure di licenziamento collettivo ai sensi della Legge n. 223/91.
Molte e rilevanti anche le modifiche in tema di processo del lavoro, atteso che il legislatore
della riforma ha introdotto un rito “rapido” che trova applicazione relativamente alle
controversie aventi ad oggetto licenziamenti, limitatamente alle ipotesi regolate dall’art. 18
della Legge n. 300/70, anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione
del rapporto di lavoro, ovvero quando il rapporto di lavoro subordinato è deformalizzato o
celato sotto altre mentite spoglie 3 .
L’art. 7 della Legge n. 604/66, come novellato dalla Riforma Fornero, prevede che ferma
l’applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo,
dell’articolo 7 della Legge n. 300/70, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, qualora
disposto da un datore di lavoro con più di 15 addetti, deve essere preceduto da una
comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) del
luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.
Nella comunicazione, il datore di lavoro deve dichiarare l’intenzione di procedere al
licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le
eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore
nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l’incontro si svolge dinanzi
alla commissione provinciale di conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di procedura
civile. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deriva da ragioni inerenti all’attività
produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa e, ai sensi della
Legge n. 92/12, che ha modificato l’art. 7 della Legge n. 604/66, prevede per le imprese con
più di 15 addetti una comunicazione preventiva alla la DTL, contenente i motivi del
licenziamento, nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione professionale. Il
successivo passo prevede la convocazione presso la Commissione Provinciale di Conciliazione,
di cui all’art. 410 del Codice di Procedura Civile. In caso di mancato accordo, il datore di lavoro
può comunicare il licenziamento al lavoratore.
La disciplina limitativa del licenziamento individuale è stata introdotta dalla Legge n. 604/66 la
quale, in linea di massima, ha recepito e generalizzato l'accordo collettivo interconfederale
relativo al settore industriale. Il principio introdotto dalla legislazione limitativa è quello
secondo cui il licenziamento per esser legittimo deve essere necessariamente giustificato da
una circostanza di fatto (giustificato motivo o giusta causa) obiettivamente verificabile. In caso
di impugnazione giudiziaria spetta al datore di lavoro di fornirne la prova.
Una innovazione si è poi avuta con l'art. 18 della Legge n. 300/70. Nel suo ambito di
operatività, la tutela del lavoratore illegittimamente licenziato è stata rafforzata mediante la
previsione della sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro. Conseguentemente, alla
tutela contro il licenziamento di tipo obbligatorio, approntata dalla Legge n. 604/66 in forza
3
Avv. Riccardo Bolognesi. Tutte le novità della Riforma Fornero in materia di licenziamento.
Benchmarking sulla flessibilità in uscita in Europa
pag.15