Quali categorie di conducenti sono soggette a limiti ancora più stringenti? « Accanto alla disciplina generale dell’ art. 186, il Codice della Strada contiene una norma speciale, l’ art. 186-bis, che prevede un regime di tolleranza zero per alcune categorie di conducenti considerate particolarmente sensibili sotto il profilo della sicurezza stradale. Questa disposizione stabilisce che per tali soggetti non vi sia alcuna soglia di alcolemia consentita: anche una minima presenza di alcol nel sangue costituisce violazione. Le categorie interessate sono:
• i conducenti di età inferiore a 21 anni, ancora in fase di maturazione alla guida;
• i neopatentati nei primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B, ritenuti meno esperti e quindi più vulnerabili ai rischi connessi all’ assunzione di alcol;
• i conducenti professionali che trasportano persone o merci, per i quali la responsabilità non riguarda solo la propria incolumità ma anche quella dei passeggeri o del carico;
• i conducenti di veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, il cui impatto potenziale in caso di sinistro è ovviamente molto elevato. Per queste categorie, dunque, anche valori inferiori a 0,5 g / l non sono tollerati e determinano automaticamente l’ applicazione delle sanzioni. Nei casi più gravi, se si oltrepassano le soglie penali, si applicano anche le previsioni in misura aumentata previste dal nuovo art. 186 del Codice della Strada. Vista la incidenza più elevata di tali soggetti sulla strada, il legislatore ha scelto di rafforzare i divieti e di imporre un regime più severo, con l’ obiettivo di cercare di tutelare in modo più incisivo la sicurezza della circolazione ».
Come avviene l’ installazione del dispositivo e quali sono le conseguenze in caso di violazioni? « L’ installazione dell’ Alcolock è disciplinata dal Codice della Strada che stabilisce che il dispositivo debba essere conforme alla norma tecnica europea EN 50436. In pratica, significa che solo un apparecchio che risponde a precisi standard di qualità e di sicurezza può essere considerato idoneo a soddisfare l’ obbligo imposto al conducente. Le modalità operative sono quindi affidate alle procedure di omologazione e approvazione tecnica previste dalla normativa vigente, in analogia a quanto avviene per altri sistemi di sicurezza veicolare. Una volta installato, il dispositivo deve essere sottoposto a controlli periodici per verificarne la corretta funzionalità. La finalità è evitare che l’ apparecchiatura perda efficacia nel tempo o venga alterata, compromettendo la sua funzione preventiva. Sul piano sanzionatorio, il legislatore ha previsto un regime molto rigoroso. Il comma 9-quater dell’ art. 186 stabilisce che le sanzioni sono aumentate di un terzo quando il conducente viola le norme sulla guida in stato di ebbrezza ed è già soggetto all’ obbligo di Alcolock; le sanzioni sono raddoppiate se il dispositivo viene manomesso, alterato o se ne vengono rimossi i sigilli. In sintesi, ogni violazione legata al dispositivo comporta conseguenze pesantissime, a conferma dell’ approccio rigoroso che il legislatore ha scelto per tutelare la sicurezza stradale ».
Quali sono le prospettive future e gli aspetti critici legati all’ Alcolock? « L’ introduzione dell’ Alcolock apre anche scenari complessi, che riguardano sia l’ evoluzione tecnologica sia il bilanciamento con altri diritti fondamentali. Dal punto di vista tecnico, i dispositivi di nuova generazione possono integrare funzionalità sempre sofisticate, come il riconoscimento biometrico del conducente o la geolocalizzazione del veicolo. Questi sviluppi, conseguentemente, pongono nuove questioni sul piano della privacy e della protezione dei dati personali. Rilevazioni biometriche e invio di dati geolocalizzati comportano infatti il trattamento di informazioni altamente sensibili, che devono essere gestite in conformità al Regolamento europeo 2016 / 679( GDPR) e alle normative nazionali di settore. Sarà quindi compito del legislatore e delle autorità di garanzia definire regole chiare che bilancino le esigenze di sicurezza pubblica con la tutela dei diritti individuali. Sul piano normativo, l’ Italia si colloca all’ interno di un processo di armonizzazione europea: i codici unionali 68 e 69 richiamano direttamente la direttiva 2006 / 126 / CE sulle patenti di guida, mentre lo standard tecnico EN 50436 garantisce uniformità e interoperabilità dei dispositivi in tutti gli Stati membri dell’ UE. Ciò significa che, nel medio periodo, l’ Alcolock potrebbe diventare una dotazione obbligatoria non solo in Italia ma in tutto il territorio comunitario, favorendo una maggiore coerenza nei controlli transfrontalieri. Per il settore automotive queste evoluzioni si traducono in nuove responsabilità, ma anche in opportunità: officine, centri di assistenza e flotte aziendali dovranno attrezzarsi per la gestione di questi dispositivi, acquisendo competenze specifiche in materia di installazione, manutenzione e consulenza legale e tecnica. Si è già aperto un nuovo mercato di servizi collegati all’ Alcolock, con un impatto rilevante anche sul business della mobilità. In prospettiva, dunque, l’ Alcolock non è solo uno strumento di sicurezza stradale ma un tassello di un ecosistema tecnologico e normativo più ampio, che punta a una circolazione più mirata alla prevenzione degli incidenti ».
In conclusione, avvocato? « L’ Alcolock rappresenta molto più di un semplice dispositivo tecnico: è il simbolo di un cambio di paradigma nel nostro ordinamento, che da un approccio sanzionatorio tradizionalmente repressivo si orienta verso una logica di prevenzione attiva. La sua efficacia dipenderà dalla capacità di coniugare tecnologia, rigore normativo e sensibilizzazione culturale, creando una nuova consapevolezza tra i conducenti. Per il settore automotive significa aprirsi a nuove responsabilità, dall’ installazione alla manutenzione, ma anche a nuove opportunità, perché chi lavora in questo ambito diventa parte integrante di una strategia di sicurezza pubblica ».
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