CAR Luglio 2026 | Page 79

Perché si parla di libertà di scelta del consumatore? Perché la questione non riguarda soltanto il valore dello scoperto o della franchigia. Secondo l’ Ordinanza in esame, occorre verificare se una clausola di questo tipo possa avere l’ effetto concreto di orientare il comportamento del consumatore, limitandone la possibilità di scegliere liberamente sul mercato il professionista cui affidare la riparazione del veicolo. In altre parole, il tema non riguarda esclusivamente l’ equilibrio economico del contratto assicurativo, ma anche l’ autonomia decisionale dell’ assicurato e la sua effettiva libertà di scelta.
La decisione rappresenta una novità rispetto alla giurisprudenza precedente? Alcuni commentatori hanno osservato che l’ Ordinanza n. 10797 / 2026 sembra porre maggiore attenzione agli effetti concreti della clausola sul comportamento del consumatore. In alcune precedenti pronunce, infatti, le clausole di scoperto erano state considerate prevalentemente come strumenti destinati a definire il contenuto economico del contratto assicurativo. In questo caso, invece, la Cassazione, come detto, ha ritenuto necessario approfondire anche le possibili ricadute della clausola sulla libertà contrattuale dell’ assicurato e sulla sua capacità di scegliere liberamente il riparatore cui rivolgersi; dovremo attendere i futuri giudizi di merito per comprendere se questo approccio sia destinato a consolidarsi.
Cosa cambia per le carrozzerie non convenzionate? Al momento non cambia nulla sul piano operativo. L’ Ordinanza non elimina le convenzioni esistenti, non modifica il sistema dei risarcimenti e non introduce nuovi obblighi per le compagnie assicurative. Tuttavia, la decisione richiama l’ attenzione sulla necessità di valutare con particolare attenzione le clausole che potrebbero incidere sulla libertà di scelta dell’ automobilista; per le officine non convenzionate si tratta quindi di una pronuncia che potrebbe assumere rilievo nelle future controversie riguardanti il rapporto tra reti convenzionate e mercato della riparazione.
Quale insegnamento si può trarre da questa vicenda? Il messaggio che emerge dalla decisione è che il tema non può essere affrontato in termini assoluti. Le convenzioni assicurative costituiscono una realtà consolidata del mercato e, come detto, di per sé, non sono state messe in discussione dalla Cassazione. Al tempo stesso, però, le condizioni economiche previste dalle polizze potrebbero richiedere una verifica particolarmente attenta qualora risultino idonee a influenzare in misura significativa la libertà di scelta del consumatore. Sarà ora la Corte d’ Appello di Milano, nel giudizio di rinvio, a dover stabilire se, nel caso concreto, la clausola oggetto della controversia fosse tale da determinare un significativo squilibrio tra le parti e da incidere sulla libertà di scelta dell’ assicurato
La questione riguarda solo i diritti del consumatore o anche la concorrenza? Non riguarda soltanto il rapporto tra assicurazione e assicurato. Sul tema è intervenuta anche la Corte di Giustizia dell’ Unione europea con la nota sentenza Allianz Hungária( C-32 / 11), relativa ad accordi tra compagnie assicurative e riparatori. Nel caso esaminato dai giudici europei, il compenso riconosciuto ai riparatori era collegato anche alla capacità di questi ultimi di promuovere o vendere polizze della compagnia assicurativa. La Corte ha affermato che accordi di questo tipo possono, in determinate circostanze e alla luce del contesto economico e giuridico in cui operano, risultare idonei a restringere la concorrenza, influenzando il funzionamento del mercato e le scelte degli operatori. Il principio continua a essere attuale: quando una convenzione tra assicuratore e riparatore è strutturata in modo tale da orientare significativamente il comportamento degli utenti o degli operatori economici, possono porsi non soltanto questioni di tutela del consumatore, ma anche profili legati alla concorrenza.
In conclusione? La recente ordinanza della Cassazione si inserisce in un dibattito che da anni coinvolge non soltanto il diritto dei consumatori, ma anche il funzionamento del mercato delle riparazioni automobilistiche. Pur muovendosi su piani giuridici differenti, sia la recente pronuncia della Cassazione sia la giurisprudenza europea mostrano come il tema delle carrozzerie convenzionate continui a essere osservato sotto due profili distinti ma collegati: la libertà di scelta dell’ automobilista e il corretto funzionamento della concorrenza. Si tratta di un confronto destinato con ogni probabilità a proseguire, anche alla luce delle future decisioni dei giudici di merito chiamati a fare applicazione dei principi richiamati dalla Suprema Corte.
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