Rubrica
Legale
Convenzioni e CASSAZIONE
Per comprendere meglio la portata della questione e i possibili riflessi per carrozzieri e automobilisti, abbiamo rivolto alcune domande al nostro avvocato
Avv. Giulia Talamazzi, Studio Legale Conte & Giacomini del cliente verso le officine convenzionate, limitandone la libertà di rivolgersi all’ autoriparatore preferito. La questione è giunta fino in Cassazione dopo che il Tribunale di Milano aveva ritenuto la clausola abusiva, mentre la Corte d’ Appello aveva invece ritenuto legittima l’ applicazione dello scoperto previsto dal contratto.
Negli ultimi mesi giornali e operatori del settore sono tornati a discutere di carrozzerie convenzionate, polizze assicurative e libertà di scelta del riparatore. Un tema tutt’ altro che nuovo, ma che la recente ordinanza n. 10797 / 2026 della Corte di Cassazione ha riportato al centro dell’ attenzione. Come sappiamo, in realtà, quello delle convenzioni assicurative è un tema che accompagna il mercato dell’ autoriparazione da molti anni. Da un lato, le compagnie assicurative sviluppano reti di officine convenzionate per gestire i sinistri e contenere i costi; dall’ altro, molti carrozzieri e consumatori segnalano da tempo il rischio che alcune clausole contrattuali possano rendere economicamente meno conveniente il ricorso a strutture non convenzionate, incidendo così sulla libertà di scelta del riparatore.
Qual era il problema esaminato dai giudici? L’ Ordinanza n. 10797 del 23 aprile 2026 non si sofferma sull’ illegittimità delle reti convenzionate né esclude la possibilità per le compagnie assicurative di stipulare accordi con determinate officine. Nel caso concreto, la polizza prevedeva uno scoperto più elevato qualora il veicolo fosse stato riparato presso una carrozzeria esterna alla rete convenzionata dell’ assicuratore; secondo la società ricorrente, in particolare, tale differenza economica era idonea a orientare la scelta
La clausola è stata dichiarata nulla? No. La Cassazione non ha affermato che una clausola di questo tipo sia automaticamente illegittima né ha stabilito che tutte le previsioni analoghe siano abusive. Secondo la Corte, invero, il giudice deve verificare caso per caso se la clausola, valutata nel contesto complessivo del contratto e delle modalità con cui è stata accettata dal consumatore, determini un significativo squilibrio tra le parti e finisca per incidere sulla libertà di scelta dell’ assicurato. In particolare, nell’ Ordinanza si legge:“ va considerata non già isolatamente ma in relazione anche alle altre clausole di cui si compendia il contenuto del contratto e al tenore complessivo del testo contrattuale, al fine di verificare se nello specifico caso concreto essa determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.”. Nella fattispecie considerata, proprio perché tale verifica non sarebbe stata svolta in modo adeguato dalla Corte d’ Appello, la sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame della vicenda.
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