69
100% FITNESS MAGAZINE
propria o altrui bacheca la foto della
propria ex fidanzata nuda o in atteggiamenti piccanti oppure rivelare una
relazione extraconiugale del proprio
collega di lavoro o semplicemente
limitarsi ad offendere e screditare
qualcuno.
Per parlare di diffamazione l’offesa
deve essere, però, rivolta a un soggetto determinato o determinabile; se, invece, si parla male di una
persona senza far capire di chi si
tratta il reato non c’è.
Attenzione, perché il reato, invece, sussiste qualora si inseriscono
riferimenti o commenti che consentono di risalire facilmente alla
persona offesa.
In caso di denuncia e successiva condanna le pene comminate per la diffamazione a mezzo “internet” (art.595
comma 3 CP) sono la reclusione da
sei mesi a tre anni o la multa non
inferiore ad euro 516.
Il vero problema, però, non sarà rappresentato tanto dall’entità della pena
(che nella maggior parte dei casi verrà
sospesa con la “condizionale”) ma dai
costi connessi al procedimento penale. In caso di condanna occorrerà, infatti, pagare:
- il legale della parte civile;
- il proprio legale;
- il risarcimento dei danni provocati
alla parte lesa.
A titolo esemplificativo una recente
sentenza del Tribunale di Livorno ha
condannato una ragazza di 26 anni
per il reato di diffamazione aggravata
(art.595 co.3 CP) per aver scritto su
Facebook frasi offensive rivolte all’ex
datore di lavoro.
Un risarcimento di 15 mila euro è
stata, invece, la condanna che il Tribunale di Monza ha inflitto ad un
utente del social network blu per la
sua condotta diffamante nei confronti
della ex fidanzata; nel caso di specie
la sentenza di condanna -n.770 del
2 marzo 2010- ha affermato che:
“ogni utente di social network nel caso di specie di “facebook”- che
sia destinatario di un messaggio
lesivo della propria reputazione,
dell’onore e del decoro, ha diritto
al risarcimento del danno morale
o non patrimoniale, ovviamente
da porre a carico dell’autore del
messaggio medesimo”.
Ricapitolando quindi, in caso di denuncia per il reato di diffamazione
a mezzo “internet” si consiglia di
rivolgersi prontamente ad un avvocato penalista al fine di verificare la
fondatezza dell’accusa, gli elementi
raccolti a carico e per scegliere la
miglior strategia difensiva possibile.
Sarà utile verificare, con il supporto
del legale, se effettivamente il fatto di
cui si è accusati possa rientrare nella
descrizione fatta dal codice penale e
sia, quindi, qualificabile come reato.
Se mancano degli elementi, formali
o sostanziali, il reato potrebbe non
sussistere.
Attenzione, quindi, a non perdere
le staffe davanti al computer perché
ciò potrebbe letteralmente costarvi
caro!!!
Per ulteriori chiarimenti sulla materia
scrivete a:
[email protected]