100% Fitness Mag - Anno VII Maggio 2013 | Page 69

69 100% FITNESS MAGAZINE propria o altrui bacheca la foto della propria ex fidanzata nuda o in atteggiamenti piccanti oppure rivelare una relazione extraconiugale del proprio collega di lavoro o semplicemente limitarsi ad offendere e screditare qualcuno. Per parlare di diffamazione l’offesa deve essere, però, rivolta a un soggetto determinato o determinabile; se, invece, si parla male di una persona senza far capire di chi si tratta il reato non c’è. Attenzione, perché il reato, invece, sussiste qualora si inseriscono riferimenti o commenti che consentono di risalire facilmente alla persona offesa. In caso di denuncia e successiva condanna le pene comminate per la diffamazione a mezzo “internet” (art.595 comma 3 CP) sono la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore ad euro 516. Il vero problema, però, non sarà rappresentato tanto dall’entità della pena (che nella maggior parte dei casi verrà sospesa con la “condizionale”) ma dai costi connessi al procedimento penale. In caso di condanna occorrerà, infatti, pagare: - il legale della parte civile; - il proprio legale; - il risarcimento dei danni provocati alla parte lesa. A titolo esemplificativo una recente sentenza del Tribunale di Livorno ha condannato una ragazza di 26 anni per il reato di diffamazione aggravata (art.595 co.3 CP) per aver scritto su Facebook frasi offensive rivolte all’ex datore di lavoro. Un risarcimento di 15 mila euro è stata, invece, la condanna che il Tribunale di Monza ha inflitto ad un utente del social network blu per la sua condotta diffamante nei confronti della ex fidanzata; nel caso di specie la sentenza di condanna -n.770 del 2 marzo 2010- ha affermato che: “ogni utente di social network nel caso di specie di “facebook”- che sia destinatario di un messaggio lesivo della propria reputazione, dell’onore e del decoro, ha diritto al risarcimento del danno morale o non patrimoniale, ovviamente da porre a carico dell’autore del messaggio medesimo”. Ricapitolando quindi, in caso di denuncia per il reato di diffamazione a mezzo “internet” si consiglia di rivolgersi prontamente ad un avvocato penalista al fine di verificare la fondatezza dell’accusa, gli elementi raccolti a carico e per scegliere la miglior strategia difensiva possibile. Sarà utile verificare, con il supporto del legale, se effettivamente il fatto di cui si è accusati possa rientrare nella descrizione fatta dal codice penale e sia, quindi, qualificabile come reato. Se mancano degli elementi, formali o sostanziali, il reato potrebbe non sussistere. Attenzione, quindi, a non perdere le staffe davanti al computer perché ciò potrebbe letteralmente costarvi caro!!! Per ulteriori chiarimenti sulla materia scrivete a: [email protected]