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intero iter giuridico con l’iscrizione
nel registro delle notizie di reato del
fatto e dei suoi partecipanti (indagati). Ciò vuol dire che, qualora il procedimento al termine delle indagini
preliminari non dovesse essere archiviato, si apriranno le porte per il processo penale che, nella maggior parte
dei casi, comporterà una condanna,
onerose spese (legali e processuali)
e spiacevoli conseguenze personali
(il reato commesso sarà iscritto nel
casellario giudiziale del reo e negli
schedari di polizia).
Nei casi più gravi si potrà rischiare
anche il carcere.
Và, inoltre, sottolineato che per il
solo fatto della partecipazione alla
rissa si subirà un aumento di pena
(ipotesi aggravata art. 588 comma 2 CP) nel caso in cui nella stessa
taluno rimanga ucciso o riporti lesioni personali, oppure se la uccisione
o la lesione personale avverranno
immediatamente dopo la rissa e in
conseguenza di essa. Nel caso del
corrissante, autore materiale della
morte o delle lesioni, il reato di rissa concorrerà, invece, con quello di
omicidio (volontario o colposo) o con
quello di lesioni personali.
Ricapitolando, quindi, il solo fatto
di prendere parte ad una rissa è un
reato punito dall’ art. 588 CP, con
una multa fino a 309euro nell’ ipotesi
più lieve e con la reclusione da tre
mesi a cinque anni nella sua forma
aggravata. Pertanto qualora si venga
sottoposti ad indagine per il reato di
rissa sarà necessario nominare prontamente un avvocato penalista di fiducia, al fine di verificare la fondatezza
dell’accusa, gli elementi raccolti a carico e per scegliere la miglior strategia
difensiva possibile, magari svolgendo
indagini difensive.
Sarà utile verificare, con il supporto
del legale, se effettivamente il fatto di
cui si è accusati possa rientrare nella
descrizione fatta dal codice penale e
sia, quindi, qualificabile come reato.
Se mancano degli elementi, formali
o sostanziali, infatti, il reato potrebbe
non sussistere.
Un ultimo consiglio riguardo al comportamento da tenere con le Forze
dell’Ordine nella