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HO PARTECIPATO
AD UNA RISSA:
COSA RISCHIO?
Valerio Massimo Aiello
p. Avvocato Penalista; il suo studio legale ha sede in Vico Equense (Na) alla
via Canale n.28; per contatti: Cell: 3394095882
Tel/Fax: 0818015930 e-mail: [email protected]
U
n sguardo sgradito alla
ragazza sbagliata, un bicchiere di troppo, una parola offensiva, ed ecco che
scatta la rissa.
Talvolta la contesa viene scatenata a
causa della gelosia o per l’abuso di
sostanze alcoliche; altre volte, invece,
è possibile che ci si trovi costretti a
dover fronteggiare una situazione a
rischio semplicemente per il fatto di
essersi trovati nel posto sbagliato al
momento sbagliato.
Purtroppo sono svariati i motivi, quasi
sempre futili, che fanno sì che una
normale serata tra amici si trasformi
in un acceso litigio, molto spesso dal
tragico epilogo.
Non importa, però, chi ha iniziato,
chi ha insultato per prima oppure chi
ha solo risposto, per la legge chiunque partecipa ad una rissa è incriminabile a prescindere da quale sia stato
il motivo.
Ma cosa bisogna sapere di questo
reato e soprattutto cosa si rischia
se si prende parte ad una rissa?
I rischi che si possono correre sono
descritti nell’art. 588 del codice penale che dice: “Chiunque partecipa
a una rissa è punito con la multa
fino a trecentonove euro. Se nella
rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il
solo fatto della partecipazione alla
rissa, è della reclusione da tre mesi
a cinque anni.
La stessa pena si applica se la uccisione o la lesione personale, avviene
immediatamente dopo la rissa e in
conseguenza di essa.
La legge ritiene, dunque, necessario
e sufficiente perché il reato si configuri la semplice “partecipazione
ad una rissa”, risultando irrilevante
che da questa sia scaturito, o venga
accertato concretamente, l’effettiva
messa in pericolo della vita o della
incolumità di una o più persone.
In poche parole si verrà puniti per il
solo fatto di aver preso parte ad una
rissa a prescindere dal fatto che nella
stessa qualcuno sia morto o abbia riportato una lesione personale (ipotesi
questa che comporterà, per la sola
partecipazione, un aumento di pena).
L’elemento caratterizzante del reato di rissa è il reciproco intento a
recare offesa agli avversari; mancando detto elemento, come per
esempio, potrebbe avvenire nel caso
in cui uno dei gruppi antagonisti si
limiti soltanto ad una difesa passiva,
il reato di rissa non si configura né per
chi agisce né per chi pone in essere
la difesa.
La rissa viene, infatti, definita come
una violenta mischia con vie di fatto
tra persone che compiano atti violenti
col duplice intento di arrecare offesa
agli avversari e di difendersi dalle offese di costoro.
Altro elemento caratterizzante del
reato in questione è il numero dei
partecipanti che non deve essere inferiore a tre persone.
Il reato di rissa è procedibile d’ufficio e, nelle ipotesi più gravi, la legge
prevede sia l’arresto (facoltativo) che
l’applicazione di misure cautelari.
Detto ciò, la semplice partecipazione
al litigio farà scattare la denuncia per
rissa che rappresenterà l’inizio dell’
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