100% Fitness Mag - Anno VII Aprile 2013 | Page 70

100% FITNESS MAGAZINE HO PARTECIPATO AD UNA RISSA: COSA RISCHIO? Valerio Massimo Aiello p. Avvocato Penalista; il suo studio legale ha sede in Vico Equense (Na) alla via Canale n.28; per contatti: Cell: 3394095882 Tel/Fax: 0818015930 e-mail: [email protected] U n sguardo sgradito alla ragazza sbagliata, un bicchiere di troppo, una parola offensiva, ed ecco che scatta la rissa. Talvolta la contesa viene scatenata a causa della gelosia o per l’abuso di sostanze alcoliche; altre volte, invece, è possibile che ci si trovi costretti a dover fronteggiare una situazione a rischio semplicemente per il fatto di essersi trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato. Purtroppo sono svariati i motivi, quasi sempre futili, che fanno sì che una normale serata tra amici si trasformi in un acceso litigio, molto spesso dal tragico epilogo. Non importa, però, chi ha iniziato, chi ha insultato per prima oppure chi ha solo risposto, per la legge chiunque partecipa ad una rissa è incriminabile a prescindere da quale sia stato il motivo. Ma cosa bisogna sapere di questo reato e soprattutto cosa si rischia se si prende parte ad una rissa? I rischi che si possono correre sono descritti nell’art. 588 del codice penale che dice: “Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a trecentonove euro. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se la uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa. La legge ritiene, dunque, necessario e sufficiente perché il reato si configuri la semplice “partecipazione ad una rissa”, risultando irrilevante che da questa sia scaturito, o venga accertato concretamente, l’effettiva messa in pericolo della vita o della incolumità di una o più persone. In poche parole si verrà puniti per il solo fatto di aver preso parte ad una rissa a prescindere dal fatto che nella stessa qualcuno sia morto o abbia riportato una lesione personale (ipotesi questa che comporterà, per la sola partecipazione, un aumento di pena). L’elemento caratterizzante del reato di rissa è il reciproco intento a recare offesa agli avversari; mancando detto elemento, come per esempio, potrebbe avvenire nel caso in cui uno dei gruppi antagonisti si limiti soltanto ad una difesa passiva, il reato di rissa non si configura né per chi agisce né per chi pone in essere la difesa. La rissa viene, infatti, definita come una violenta mischia con vie di fatto tra persone che compiano atti violenti col duplice intento di arrecare offesa agli avversari e di difendersi dalle offese di costoro. Altro elemento caratterizzante del reato in questione è il numero dei partecipanti che non deve essere inferiore a tre persone. Il reato di rissa è procedibile d’ufficio e, nelle ipotesi più gravi, la legge prevede sia l’arresto (facoltativo) che l’applicazione di misure cautelari. Detto ciò, la semplice partecipazione al litigio farà scattare la denuncia per rissa che rappresenterà l’inizio dell’ 70