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sicurare la stabilità e l’efficenza delle cose comuni, la loro naturale
destinazione o il loro naturale servizio al fine di evitare danni e
l’invecchiamento delle strutture murarie.
Le spese di gestione condominiale, nell’ipotesi di nudo proprietario e usufruttuario, vanno ripartite secondo il criterio legale;
conseguentemente, tutta la manutenzione ordinaria è a carico
dell’usufruttuario e, quindi, va dallo stesso pagata, mentre la manutenzione straordinaria dell’immobile è a carico del nudo proprietario e da quest’ultimo dev’essere corrisposta.
Nell’ipotesi specifica di un appartamento, la cui proprietà competa a più soggetti pro indiviso o a due coniugi in comunione dei
beni, tutti i comproprietari sono obbligati, indistintamente e solidalmente, a corrispondere le spese necessarie per la gestione del
condominio. Per cui, l’amministratore può chiedere anche ad un
solo comproprietario l’intera voce di spesa a carico di un determinato appartamento.
Vi sono delle spese che competono solo ad alcuni condomini in
funzione dell’utilizzo che gli stessi effettuano di alcune parti comuni o di alcuni servizi comuni come per esempio dell’impianto
di ascensore o delle colonne di scarico delle fognature o del cancello automatico del