XL, l'house organ di OPES anno 2, n°5, maggio 2020 | Page 8

concessionario può concordare con il concedente (ad esempio, un ente territoriale come un Comune o una Città metropolitana) la revisione dei rapporti di concessione (si possono concordare e rideterminare le condizioni economico-finanziarie e la durata del rapporto, in modo da favorire l’ammortamento degli investimenti effettuati o il graduale recupero dei proventi), con l’intento di fronteggiare la crisi economica. Tale misura, però, deve essere applicata ai rapporti cosiddetti in scadenza, ovvero entro il 31 luglio 2023. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto (in questo specifico caso, il concessionario avrà diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, dei costi effettivamente sostenuti o da sostenere per lo scioglimento del contratto, nonché delle penali). Rispetto a quanto emanato nel Decreto Cura Italia, il Decreto Rilancio si è soffermato anche sui rapporti di locazione tra privati. Stando ai principi del codice civile in tema di impossibilità sopravvenuta e eccessiva onerosità sopravvenuta o impossibilità temporanea di eseguire la prestazione per causa di forza maggiore, il Gestore di un impianto sportivo ha diritto ad una corrispondente riduzione del canone locatizio. Il taglio si presume pari al 50% del canone stabilito dal contratto ed è limitato a 5 mensilità (da marzo a luglio 2020, quindi è applicabile anche retroattivamente). VOUCHER PER LE ATTIVITA’ NON USUFRUITE – Il regime del buono per la cultura, previsto dal Cura Italia, è esteso ed applicabile anche ai contratti di abbonamenti per accedere a servizi e corsi offerti da palestre, piscine ed impianti sportivi di ogni tipo. A causa della sospensione delle attività, l’interessato, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, può presentare al gestore la richiesta di rimborso. Il gestore, stando alle disposizioni, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, può restituire l’importo o procedere con la consegna di un voucher di pari valore all’abbonamento. Il buono può essere utilizzato nella stessa struttura, entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell’attività. NUOVE SCADENZE – Entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo e senza applicazione di sanzioni ed interessi, si possono versare gli importi per ritenute, contributi previdenziali ed assistenziali ed IVA, in scadenza ad aprile e maggio e già sospesi con i precedenti Decreti. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – Il Decreto rilancio, infine, prevede anche un contributo a fondo perduto per imprese e lavoratori autonomi danneggiati dall’emergenza sanitaria, che hanno subito perdite di ricavi e compensi per almeno due terzi del fatturato (il confronto verrà fatto sui corrispettivi del mese di aprile 2020 e quelli dello stesso mese dell’anno 2019). L’importo sarà calcolato in percentuale, dal 10 al 20%, sulla base del totale dei ricavi e dei compensi e spetterà ai titolari di partita IVA fino a 5 milioni. Sono esclusi da tale misura le partita IVA che hanno diritto al bonus di 600 e 1.000 euro. Per “rifare” lo sport è opportuno che ASD e SSD abbiano facile accesso alla liquidità. Non perdere tempo è il mood che ha animato l’avvio della fase 2. Su questa linea devono essere inquadrate pure le azioni che individuano i criteri di accesso al Comparto Liquidità del Fondo di Garanzia gestito dall’Istituto per il Credito Sportivo. La prima misura “Mutuo Light Liquidità”, assistita dalle agevolazioni dei Fondi Speciali, consente ad Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche di accedere a finanziamenti a tasso zero e senza garanzie, fino a 25 mila euro. Da lunedì 18 maggio 2020 le ASD e le SSD, iscritte al Registro CONI o alla Sezione parallela CIP e regolarmente affiliate a Federazioni Sportive Nazionali e Paralimpiche, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva da almeno 1 anno, hanno la possibilità di accedere direttamente dall’home page del sito www.creditosportivo. it a una sezione dedicata alle misure di sostegno collegate all’emergenza epidemiologica COVID-19. I finanziamenti, della durata massima di 6 anni, vanno da un importo minimo di 3 mila euro a un massimo di 25 mila euro e comunque in misura non superiore al 25% dell’ammontare dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio o rendiconto approvato. Guardare indietro non servirà a nulla. Il mondo dello sport può solo pensare al futuro. Con la speranza che non sia grigio come la nube di polvere e distruzione generata dal coronavirus. 08