XL, l'house organ di OPES anno 2, n°5, maggio 2020 | Page 8
concessionario può concordare con
il concedente (ad esempio, un ente
territoriale come un Comune o una
Città metropolitana) la revisione dei
rapporti di concessione (si possono
concordare e rideterminare le
condizioni economico-finanziarie
e la durata del rapporto, in modo
da favorire l’ammortamento degli
investimenti effettuati o il graduale
recupero dei proventi), con l’intento
di fronteggiare la crisi economica.
Tale misura, però, deve essere
applicata ai rapporti cosiddetti
in scadenza, ovvero entro il 31
luglio 2023. In caso di mancato
accordo, le parti possono recedere
dal contratto (in questo specifico
caso, il concessionario avrà diritto
al rimborso del valore delle opere
realizzate più gli oneri accessori,
al netto degli ammortamenti, dei
costi effettivamente sostenuti o da
sostenere per lo scioglimento del
contratto, nonché delle penali).
Rispetto a quanto emanato nel Decreto
Cura Italia, il Decreto Rilancio si
è soffermato anche sui rapporti
di locazione tra privati. Stando ai
principi del codice civile in tema di
impossibilità sopravvenuta e eccessiva
onerosità sopravvenuta o impossibilità
temporanea di eseguire la prestazione
per causa di forza maggiore, il Gestore
di un impianto sportivo ha diritto ad una
corrispondente riduzione del canone
locatizio. Il taglio si presume pari al
50% del canone stabilito dal contratto
ed è limitato a 5 mensilità (da marzo a
luglio 2020, quindi è applicabile anche
retroattivamente).
VOUCHER PER LE ATTIVITA’ NON
USUFRUITE – Il regime del buono per
la cultura, previsto dal Cura Italia,
è esteso ed applicabile anche ai
contratti di abbonamenti per accedere
a servizi e corsi offerti da palestre,
piscine ed impianti sportivi di ogni
tipo. A causa della sospensione delle
attività, l’interessato, entro 30 giorni
dall’entrata in vigore della legge di
conversione, può presentare al gestore
la richiesta di rimborso. Il gestore,
stando alle disposizioni, entro 30
giorni dal ricevimento dell’istanza, può
restituire l’importo o procedere con la
consegna di un voucher di pari valore
all’abbonamento. Il buono può essere
utilizzato nella stessa struttura, entro
un anno dalla cessazione delle misure
di sospensione dell’attività.
NUOVE SCADENZE – Entro il 16
settembre 2020 o mediante
rateizzazione, fino ad un massimo di
4 rate mensili di pari importo e senza
applicazione di sanzioni ed interessi,
si possono versare gli importi per
ritenute, contributi previdenziali ed
assistenziali ed IVA, in scadenza ad
aprile e maggio e già sospesi con i
precedenti Decreti.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO –
Il Decreto rilancio, infine, prevede
anche un contributo a fondo perduto
per imprese e lavoratori autonomi
danneggiati dall’emergenza
sanitaria, che hanno subito perdite di
ricavi e compensi per almeno due terzi
del fatturato (il confronto verrà fatto
sui corrispettivi del mese di aprile 2020
e quelli dello stesso mese dell’anno
2019). L’importo sarà calcolato in
percentuale, dal 10 al 20%, sulla base
del totale dei ricavi e dei compensi e
spetterà ai titolari di partita IVA fino a 5
milioni. Sono esclusi da tale misura le
partita IVA che hanno diritto al bonus di
600 e 1.000 euro.
Per “rifare” lo sport è opportuno che
ASD e SSD abbiano facile accesso alla
liquidità. Non perdere tempo è il mood
che ha animato l’avvio della fase 2. Su
questa linea devono essere inquadrate
pure le azioni che individuano i criteri
di accesso al Comparto Liquidità del
Fondo di Garanzia gestito dall’Istituto
per il Credito Sportivo. La prima misura
“Mutuo Light Liquidità”, assistita
dalle agevolazioni dei Fondi Speciali,
consente ad Associazioni Sportive
Dilettantistiche e Società Sportive
Dilettantistiche di accedere a
finanziamenti a tasso zero e senza
garanzie, fino a 25 mila euro.
Da lunedì 18 maggio 2020 le
ASD e le SSD, iscritte al Registro
CONI o alla Sezione parallela CIP e
regolarmente affiliate a Federazioni
Sportive Nazionali e Paralimpiche,
Discipline Sportive Associate ed
Enti di Promozione Sportiva da
almeno 1 anno, hanno la possibilità
di accedere direttamente dall’home
page del sito www.creditosportivo.
it a una sezione dedicata alle misure
di sostegno collegate all’emergenza
epidemiologica COVID-19. I
finanziamenti, della durata massima
di 6 anni, vanno da un importo
minimo di 3 mila euro a un massimo
di 25 mila euro e comunque in misura
non superiore al 25% dell’ammontare
dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio
o rendiconto approvato.
Guardare indietro non servirà a nulla.
Il mondo dello sport può solo pensare
al futuro. Con la speranza che non
sia grigio come la nube di polvere e
distruzione generata dal coronavirus.
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