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In caso di lesioni personali, al momento della denuncia( o anche in seguito) dovrai fornire i seguenti dati aggiuntivi:

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✓ età, attività e reddito del danneggiato; ✓ descrizione delle lesioni subite; ✓ dichiarazione( di cui all ' art. 142 del Codice delle Assicurazioni private) che attesti la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
✓ attestazione medica dell ' avvenuta guarigione, con o senza postumi.
FOCUS
È fondamentale che il cliente assicurato con una polizza collocata dalla nostra Banca dia comunicazione presso la propria Filiale di fiducia o direttamente alla Compagnia dell’ avvenuto sinistro, in quanto ai sensi dell’ art. 1913 c. c. è fatto obbligo all ' assicurato di " dare avviso del sinistro all’ assicuratore o all’ agente autorizzato a concludere il contratto, entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’ assicurato ne ha avuto conoscenza ".
Se ciò non accade, la Compagnia provvede ad aprire comunque la pratica d’ ufficio dandone comunicazione all’ eventuale Broker( e per suo tramite alla nostra Banca).
Ricordiamo, altresì, che in caso di mancata presentazione della denuncia, l’ art. 143 del Codice delle Assicurazioni richiama le disposizioni di cui all’ art. 1915 c. c., per le quali: " L’ assicurato che dolosamente non adempie l’ obbligo dell’ avviso perde il diritto all’ indennità. Se l’ assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo, l’ assicuratore ha diritto di ridurre l’ indennità in ragione del pregiudizio sofferto ". Infatti, non essendo in possesso di alcun elemento in ordine alla dinamica dell’ incidente, alla eventuale presenza di testimoni e all’ intervento di autorità verbalizzante, non vi è data possibilità alla propria Compagnia di contestare le iniziative dell’ altra Compagnia assicuratrice di controparte.