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EMMA VILLAS- VILLE E DIMORE DI PREGIO IN AFFITTO IN ITALIA
Quali danni copre Property Protection?
La polizza assicurativa denominata Property Protection copre i danni al fabbricato / immobile assicurato ed al suo contenuto( mobilio di arredo e corredo) causati dal locatario durante il periodo di soggiorno, per esso intendendosi il periodo compreso tra la consegna delle chiavi dell’ immobile all’ affittuario e il momento della restituzione delle stesse al proprietario contestualmente alla fase di check-out. La polizza Property Protection garantisce una copertura All-Risk con la sola eccezione delle“ Esclusioni”, come di seguito elencate. Resta inteso che la copertura assicurativa opera esclusivamente nel caso in cui del danno sia chiaramente responsabile l’ affittuario. Trattandosi, come detto, di una copertura assicurativa che integra quella prevista con Zer0Dep( by EuropAssistance), Property Protection copre i danni di valore compreso tra i 1.501,00 € e i 20.000,00 €.
Come si determina / quantifica il danno al fabbricato e al contenuto?
• La determinazione del danno viene eseguita separatamente per il fabbricato e per il contenuto.
• Per il Fabbricato: L’ ammontare del danno è costituito: dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, al netto di un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione e al modo di costruzione dalle spese di ricostruzione e riparazione( sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi);
• Al momento del sinistro si stima il valore detraendo dal“ valore a nuovo” un deprezzamento stabilito in relazione a tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione. Si precisa che tale modalità è la medesima del prodotto Zer0Dep di EuropAssistance ed è riconducibile a tutte le coperture di RC danni esistenti a“ valore a nuovo”.
Esclusioni: Property Protection, creata ad integrazione di Zer0Dep, ha le stesse caratteristiche ed esclusioni di Zer0Dep. Pertanto sono esclusi i sinistri provocati o dipendenti da:
• dolo
• mancato rispetto delle regole indicate nel contratto di locazione sottoscritte con la Contraente
• pioggia, grandine, vento, alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, allagamenti provocati da eventi diversi da quelli garantiti, penetrazione di acqua marina, frane e smottamenti fatta eccezione per gli enti mobili posti all’ aperto messi a disposizione del locatario;
• fenomeno elettrico;
• guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione, scioperi, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
• trasmutazione del nucleo dell’ atomo, radiazioni provocate dall’ accelerazione artificiale di particelle atomiche;
• gelo, umidità, gocciolamento, mancata o insufficiente manutenzione, incendio, esplosione e scoppio;
• furto;
• usura;
• rottura o danneggiamento di raccolte e collezioni ed opere d’ arte in genere;
• rottura o danni alle stoviglie di uso quotidiano;
• difetti per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
• perdita o danneggiamento dell’ arredamento non appartenente al proprietario. Sono inoltre esclusi:
• gli affitti non a scopo turistico;
• le Spese di pulizia;
• i sinistri che si verificano in locali adibiti ad ufficio, ad esercizio commerciale e ad attività industriali.