COME SI SUDDIVIDONO I D. P. I.
I D. P. I. si suddividono in 3 categorie, in base ai fattori di rischio del lavoro da svolgere:
• Categoria I- rischi minimi.
• Categoria II- rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.
• Categoria III- rischi che possono causare conseguenze molto gravi, quali morte o danni irreversibili alla salute.
D. P. I. Certificato
MARCATURA DEI D. P. I.
I D. P. I. riportano una marcatura mediante la quale i fabbricanti indicano che i prodotti sono conformi ai requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili di cui all’ Allegato II del Regolamento 2016 / 425 UE. Per i D. P. I. di categoria III, la marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell’ organismo notificato che interviene nella procedura di esame UE del tipo e nella valutazione di conformità della produzione al tipo. La marcatura deve contenere almeno:
• identificazione del produttore e suo indirizzo
• modello, tipo, lotto o altra identificazione del D. P. I.
• marcatura prestazionale secondo quanto previsto da norme tecniche armonizzate
• taglia / misura.
CONFORMITÀ:
Categoria I e II CE Categoria III CE 1234
ISTRUZIONI DEL FABBRICANTE
Le istruzioni fornite obbligatoriamente dal fabbricante con i D. P. I. devono recare, oltre al nome e all’ indirizzo del fabbricante, ogni informazione utile concernente: a) le istruzioni di magazzinaggio, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione; b) le prestazioni registrate durante le pertinenti prove tecniche effettuate per verificare i livelli o le classi di protezione dei D. P. I.; c) se del caso, gli accessori che possono essere utilizzati con i D. P. I. e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati; d) se del caso, le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzo; e) laddove applicabile, il mese e l’ anno o il termine di scadenza dei D. P. I. o di alcuni dei loro componenti; f) se del caso, il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto; g) il significato delle eventuali marcature; h) il rischio da cui il D. P. I. è destinato a proteggere. Vista l’ importanza di questo documento si deve:
• leggerne attentamente il contenuto assimilandone il significato;
• verificare la coerenza tra le prestazioni del D. P. I. e il rischio dal quale ci si deve proteggere;
• archiviarlo in maniera controllata come se fosse un’ istruzione per l’ uso.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
È il documento con il quale si attesta il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all’ allegato II del regolamento 2016 / 425. Il fabbricante fornisce la dichiarazione di conformità UE con il D. P. I. o include nelle istruzioni e nelle informazioni di cui sopra l’ indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE. La conformità UE si basa sull’ esame da parte di un organismo notificato del tipo di D. P. I. mediante esame della docuemntazione tecnica del fabbricante, test e prove esulla conformità di tutti i prodottifabbricati al tipo sottoposto ad esame. La conformità al tipo può basarsi:
• sul controllo interno della produzione, per D. P. I. di categoria II;
• sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali oppure sulla garanzia di qualità del processo di produzione( sistema di gestione della qualità certificato), per D. P. I. di categoria III.
PERIODO DI TRANSIZIONE DALLA VECCHIA DIRETTIVA 89 / 686 CEE AL NUOVO REGOLAMENTO( UE) 2016 / 425
Entrata in vigore del nuovo Regolamento |
Inizio applicazione del nuovo Regolamento |
Termine per l’ immissione sul mercato dei prodotti conformi alla vecchia Direttiva |
Termine di validità per il fabbricante degli attestati CE rilasciati secondo la vecchia Direttiva |
20 APRILE 2016 21 APRILE 2018 21 APRILE 2019
21 APRILE 2023
Transizione di 2 anni.
Art. 47.1... gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti contemplati dalla Direttiva 89 / 686 / CEE conformi a tale direttiva e immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019.
Art. 47.2 Gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della Direttiva 89 / 686 / CEE rimangono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data.