ECONOMIA [ MERCATO ] nella pratica e che cosa significhi nel concreto “ accesso prioritario ”, tuttavia questa parte del Regolamento ha il potenziale per rimodellare le dinamiche commerciali attraverso l ’ introduzione di una gerarchia all ’ interno del mercato e limitazioni alle vendite .
Direttiva sulla plastica monouso ( SUPD ) Il Regolamento PPWR modifica la Direttiva SUPD riguardo l ’ o- biettivo di contenuto riciclato minimo del 30 % per le bottiglie di plastica , previsto dal Regolamento per il 2030 . Sebbene l ’ obiettivo del PPWR sia identico a quello specificato nella SUPD , il metodo di calcolo per il contenuto di riciclo sarà agganciato al singolo produttore , eliminando in tal modo un ’ ambiguità rilevata nella SUPD .
Gli Stati membri dovranno implementare un sistema di restituzione dei vuoti con cauzione ( DRS ), a meno che non raggiungano un obiettivo di raccolta differenziata pari all ’ 80 % in peso degli imballaggi
zetta Ufficiale dell ’ Unione Europea ). A seguito di questo riesame , la Commissione dovrà presentare proposte legislative sugli obiettivi volti ad aumentare l ’ uso di bioplastiche negli imballaggi . Tra questi , la possibilità che i materiali bio-based contribuiscano agli obiettivi di riciclo per i materiali a contatto con gli alimenti laddove non siano disponibili materiali di riciclo . È probabile che ciò abbia un impatto più pesante sulle poliolefine e sul polistirene ( PS ). Gli operatori di mercato hanno accolto con ampio favore i chiarimenti sul ruolo delle bioplastiche , tuttavia la maggior parte di essi sostiene che qualsiasi obiettivo riguardante questi materiali dovrebbe essere slegato dagli obiettivi generali di riciclo allo scopo di evitare di influire sullo sviluppo del riciclo meccanico . Gli Stati membri saranno obbligati ad attuare un programma di restituzione dei vuoti a rendere con cauzione ( DRS ) a meno che non riescano a raggiungere un obiettivo di raccolta differenziata dell ’ 80 % in peso degli imballaggi delle categorie interessate immessi sul mercato per la prima volta a partire dal 2026 . In regime di DRS , l ’ acquirente in genere paga una cauzione presso il punto vendita come parte del prezzo di acquisto . La cauzione verrà poi rimborsata nel momento in cui il consumatore deposita l ’ imballaggio in un punto di raccolta . Ciò incentiva i consumatori a restituire l ’ imballaggio , a patto naturalmente che l ’ importo della cauzione sia sufficientemente elevato . Il Regolamento prevede inoltre il potenziamento dei regimi di responsabilità estesa del produttore ( EPR ) i quali dovranno garantire che gli oneri finanziari a carico dei produttori ( o di coloro che fanno le veci del produttore in caso di importazioni ) siano sufficienti a coprire i costi della “ gestione completa dei rifiuti ” di imballaggio , sebbene l ’ entità di tali oneri non venga stabilita nel testo . Il Regolamento dispone che gli operatori che contribuiscono ai sistemi EPR abbiano accesso prioritario , a prezzi di mercato , a quantità di materiale di riciclo corrispondenti alle quantità di imballaggi immesse in uno Stato membro da ogni singolo operatore economico . Resta da vedere come questo meccanismo funzionerà
Plastica monouso , rifiuti di imballaggio in discarica e divieti sulle PFAS Il Regolamento PPWR prevede ulteriori divieti in relazione alle plastiche monouso . Vale la pena di sottolineare che , riguardo agli imballaggi flessibili in polietilene a bassa densità riciclato ( R-LDPE ) ciò comporta il divieto di raggruppare bottiglie , lattine , lattine , vasi , vaschette o pacchetti in confezioni multiple presso il punto vendita , escludendo tuttavia gli involucri utilizzati nella distribuzione business-to-business . Questo divieto potrebbe avere effetti sui riciclatori chimici che si avvalgono della pirolisi , perché gli imballaggi flessibili post-consumo vengono identificati dal settore come una potenziale fonte di materie prime chiave . Il Regolamento prevede anche il divieto di imballaggi a contatto con alimenti contenenti PFAS al di sopra di determinate soglie . Sono previste inoltre restrizioni allo smaltimento in discarica , o in inceneritore , dei rifiuti di imballaggio riciclabili , il che potrebbe comportare requisiti e costi di selezione più elevati da parte dei gestori dei rifiuti .
Nuovi obiettivi di riutilizzo Entro il 1 ° gennaio 2030 , il 40 % della maggior parte degli imballaggi per il trasporto utilizzati all ’ interno dell ’ UE , compresi quelli per il commercio online , dovrà essere di tipo riutilizzabile e rientrare “ all ’ interno di un sistema di riutilizzo ”. A partire dal 2040 questa percentuale salirà al 70 %. Entro il 2030 , il 10 % delle scatole per imballaggi di gruppo destinate all ’ impiego nel settore della logistica o della distribuzione dovrà essere riutilizzabile . Inoltre , sempre entro il 2030 , i distributori di imballaggi per la vendita di bevande alcoliche e analcoliche dovranno raggiungere l ’ obiettivo di riutilizzo del 10 %, che salirà al 40 % entro il 2040 . Saranno tuttavia esentati gli imballaggi di alcune classi di bevande alcoliche , tra cui le bevande alcoliche altamente deperibili . La formulazione dell ’ articolo 29 ( che stabilisce gli obiettivi di riutilizzo ) ha suscitato preoccupazione nel mercato degli imballaggi flessibili in polietilene riciclato a bassa densità ( R-LDPE ) e in particolare la formulazione delle deroghe contenute nei paragrafi 2 e 3 , con alcuni operatori che affermano che gli obiettivi equivalgono di fatto al bando degli imballaggi flessibili in plastica per il trasporto a causa della difficoltà di raggiungere l ’ obiettivo di riutilizzo . All ’ inizio dello scorso dicembre ,
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