CGIL Lombardia - Statuto dei Lavoratori - legge 300 del 20 maggio 1970
Pagina 10 di 14
ART. 27. - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali.
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone
permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per
l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno dell'unità
produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze
sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale
idoneo per le loro riunioni.
TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
ART. 28. - Repressione della condotta antisindacale.
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o
limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di
sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi
abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento
denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie
informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma,
ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la
cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui
il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del
comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla
comunicazione del decreto alle parti opposizione davanti al pretore in funzione di
giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano
le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla
sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650
del codice penale.
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei
modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.
Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da una
amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l'azione è
proposta con ricorso davanti al pretore competente per territorio.
Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive
inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui al primo comma,
ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette
situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale
competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalità di cui al
primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici
giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso
tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
ART. 29. - Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali.
Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 si siano costituite
nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma
dell'articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali,
i limiti numerici stabiliti dall'articolo 23, secondo comma, si intendono riferiti a
ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unità
produttiva.
http://www.lomb.cgil.it/leggi/legge300.htm
24/04/2012