CGIL Lombardia - Statuto dei Lavoratori - legge 300 del 20 maggio 1970
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ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle
aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad
un'ora all'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le
rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 24. - Permessi non retribuiti.
I dirigenti sindacali aziendali di cui all'articolo 23 hanno diritto a permessi non
retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di
natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono
darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le
rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 25. - Diritto di affissione.
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi,
che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i
lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a
materie di interesse sindacale e del lavoro.
ART. 26. - Contributi sindacali.
I lavoratori